Art. 574-bis c.p. – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

L’articolo 574-bis del Codice Penale italiano disciplina un reato di particolare rilievo nei casi di sottrazione internazionale di minori. Si tratta di una norma volta a tutelare il diritto del minore alla continuità affettiva e alla stabilità del proprio ambiente familiare e sociale, soprattutto in contesti in cui i genitori sono separati o in conflitto.

Art. 574-bis c.p. – Sottrazione e trattenimento di minore all’estero

“Chiunque sottrae un minore di anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore o a chi ne abbia la custodia, per condurlo o trattenerlo all’estero contro la volontà dell’avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da un genitore.”

Chi può commettere il reato

Il reato può essere commesso:

  • da chiunque (quindi anche terzi soggetti estranei alla famiglia);
  • ma la pena è più grave se a commettere il fatto è uno dei genitori del minore.

🔎 Elementi costitutivi del reato

Perché si configuri il reato ex art. 574-bis c.p. devono sussistere questi elementi:

  1. Minore degli anni 14 → il minore deve avere meno di 14 anni;
  2. Sottrazione o trattenimento all’estero → il minore viene condotto o mantenuto in un Paese straniero;
  3. Contro la volontà dell’altro genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, ovvero:
    • genitore affidatario (in caso di separazione o divorzio);
    • tutore o altro soggetto che ne ha la custodia legale.

⚖️ Rilevanza penale e differenze con l’art. 574 c.p.

L’art. 574-bis è una fattispecie autonoma rispetto all’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci). Mentre l’art. 574 si applica in generale a persone incapaci, il 574-bis è specifico per i casi di minori condotti all’estero.

⚠️ Circostanza aggravante

Se a commettere il fatto è uno dei due genitori, la pena è aumentata.
Questo tiene conto della particolare fiducia tradita e dell’intenso turbamento psicologico arrecato al minore.

🌍 Ambito applicativo: la sottrazione internazionale

Questa norma è spesso invocata in casi di:

  • Conflitti genitoriali post-separazione;
  • Un genitore che, senza il consenso dell’altro, porta il figlio in un altro Stato e non lo riconduce;
  • Situazioni in cui l’affidamento esclusivo è violato con trasferimenti illeciti.

📜 Rapporto con la Convenzione dell’Aja del 1980

Oltre all’aspetto penale, esiste anche un profilo civile/internazionale, regolato dalla Convenzione dell’Aja del 1980:

  • consente di chiedere il rimpatrio del minore illecitamente trattenuto;
  • prevede procedure internazionali di cooperazione tra Stati per risolvere questi casi.

🧑‍⚖️ Giurisprudenza italiana

I tribunali italiani considerano il consenso informato dell’altro genitore fondamentale. Se manca, anche un viaggio apparentemente “temporaneo” può costituire reato se:

  • il rientro non avviene nei tempi previsti;
  • il genitore non affidatario impedisce o ostacola il diritto di visita;
  • il minore viene iscritto a scuola o inserito stabilmente in un contesto estero senza l’accordo dell’altro genitore.

📌 Conclusioni operative

  • Il reato scatta anche se il minore è figlio biologico del soggetto agente, se manca il consenso dell’altro genitore.
  • È fondamentale valutare l’autorità genitoriale vigente (affido esclusivo, condiviso, ecc.).
  • In caso di sottrazione, è possibile attivare canali penali e civili, anche con urgenza.

⚖️ Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 28772 del 16 settembre 2020

La Corte ha chiarito che le condotte di “abductio” e di trattenimento del minore all’estero, che impediscono l’esercizio della responsabilità genitoriale, costituiscono modalità alternative di commissione del delitto previsto dall’art. 574-bis c.p.

⚖️ Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 29672 del 14 settembre 2020

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 574-bis, comma terzo, c.p., la Corte ha stabilito che la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale non consegue automaticamente alla condanna, ma richiede una valutazione del giudice basata sull’evoluzione delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato, nonché sui provvedimenti adottati in sede civile.

⚖️ Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21634 del 3 maggio 2022

La Corte ha affermato che la condotta di sottrazione e trattenimento del minore all’estero non costituisce di per sé un’ulteriore offesa rilevante ai fini della configurazione del reato di maltrattamenti contro familiari, evitando così una duplicazione delle imputazioni per lo stesso fatto.

⚖️ Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31927 del 18 luglio 2019

La Corte ha stabilito che integra il delitto previsto dall’art. 574-bis c.p. la condotta del genitore che porti con sé all’estero il figlio minore senza il consenso dell’altro genitore, impedendo a quest’ultimo l’esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all’estero sia di breve periodo.

⚖️ Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36828 del 16 maggio 2019

La Corte ha chiarito che la competenza territoriale per il reato di cui all’art. 574-bis c.p. si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell’indebito trasferimento o trattenimento all’estero, poiché in tale luogo si realizza l’offesa tipica, consistente nell’impedimento dell’esercizio delle prerogative genitoriali. .La Legge per Tutti+2Avvocato.it+2Studio Cataldi+2