ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA? SICURO? COME? QUANDO? PERCHE’?

ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA? SICURO? COME? QUANDO? PERCHE’?
ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA? SICURO? COME? QUANDO? PERCHE’?

 

 

ASSEGNO DIVORZILE BOLOGNA? SICURO? COME? QUANDO? PERCHE’?

ASSEGNO DIVORZILE

 

È noto che la Cassazione a Sezioni Unite nel 2018 è intervenuta sul tema, offrendo con la sentenza n. 18287 dell’ 11.7.2018 una rilettura fedele del dato normativo, che si pone sostanzialmente come una “terza via” rispetto al diritto vivente formatosi a partire dalle prime pronunce del 1990 così come anche rispetto all’arresto del 2017.ASSEGNO DIVORZILE

Partendo da un attento esame del dato normativo di cui all’art. 5 Legge divorzio, nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall’intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza Cass. civ. Sez. Un. n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l’assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio“. In linea generale, avendo, appunto, l’assegno di divorzio funzione eminentemente assistenziale, la sua attribuzione era subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condizionava il sorgere del diritto all’assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, erano destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si fosse risolto positivamente, ed incidevano soltanto sulla quantificazione dell’assegno stesso (cfr., ex multis, oltre alla richiamata Cass. Sez. Un. n. 11490/1990, anche Cass. civ. 12 marzo 1992 n. 3019).

ASSEGNO DIVORZILE

Per quanto concerne il concetto di “adeguatezza” impiegato dal legislatore, esso andava inteso, secondo l’interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione all’interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, il quale poteva essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, dovevano essere