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ATTENZIONE STALKING: non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale CONDOTTA

COME STALKING: non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale CONDOTTA

 AVVOCATO DIFESA STRALKING BOLOGNA

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 16/10/2023) 26/10/2023, n. 43384 CASSAZIONE PENALE

 

 

La I sezione della suprema corte   ha rilevato che, nel reato di atti persecutori, può non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale della condotta, in quanto lo stato di ansia, paura o timore che integra la fattispecie, può essere indotto nel primo anche da comportamenti ai danni di terze persone, legate alla vittima da vincoli qualificati; occorre però, in questo caso, che l’autore del fatto agisca nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita, e occorre,

  • ai fini della consumazione, che tale conoscenza condizionante si sia avuta (Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 280497-01; Sez. 3, n. 1629 del 06/10/2015, dep. 2016, V., Rv. 265809-01). Su questo secondo aspetto, secondo la decisione rescindente, la sentenza impugnata presentava una motivazione meramente assertiva, trincerandosi dietro l’affermazione che l’imputato non avrebbe contestato l’insorgenza, in capo ai coniugi, dello stato di ansia, paura o timore necessario al fine di ritenere il delitto perfezionato nei loro confronti: al contrario, la lettura dell’atto di appello induceva a ritenere che una questione specifica fosse stata sollevata sul punto. 2.
  • Con sentenza del 5 dicembre 2022 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione di condanna, provvedendo alla rideterminazione della pena e riducendo l’importodella provvisionale liquidato in favore delle parti civili B.B. e C.C.. La Corte territoriale ha ritenuto: a) che le condotte dell’A.A. emerse nel processo erano finalizzate ad evitare che il terreno della famiglia B.B. – C.C., situato nelle immediate vicinanze del maneggio gestito dal padre dell’imputato, venisse coltivato;
  • b) che la progressione degli atti violenti ed intimidatori posti in essere dall’A.A. trovava fondamento nel risentimento di quest’ultimo verso il proprio locatore, ossia il padre del B.B., in ragione del debito progressivamente accumulatosi per il mancato pagamento del canone d’affitto; c) che, in costanza di tale travagliato rapporto, il B.B. figlio aveva denunciato ben quindici episodi di danneggiamento e incendio, ad opera di ignoti, succedutisi tra l’agosto del 2008 e il luglio del 2016;
  • d) che le gravi minacce indirizzate dall’A.A. a vari soggetti (L.L., E.E. e, infine, la famiglia E.E.) che il B.B., una volta riacquisitane la disponibilità, aveva incaricato di lavorare sul terreno perseguivano appunto la finalità di impedire la coltivazione del bene;
  • La suprema corte ritiene che integri il delitto di atti persecutori la reiterata ed assillante comunicazione di messaggi di contenuto persecutorio, ingiurioso o minatorio, oggettivamente irridenti ed enfatizzanti la patologia della persona offesa, diretta a plurimi destinatari ad essa legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l’agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza,
  • Occorre inoltre  l’  idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 280497 – 01; v., nella stessa linea decisionale, Sez. 5, n. 37272 del 01/07/2022, C. , Rv. 284017 – 0; Sez. 5, n. 26456 del 09/06/2022, M, n. m.; Sez. 6, n. 8050 del 12/01/2021, G., Rv. 281081 – 0).
  • Il carattere “qualificato” del rapporto, tuttavia, non va inteso in senso formale, ma, secondo quanto emerge in termini limpidi proprio dallo sviluppo argomentativo di Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021 cit., come idoneità della relazione interpersonale, secondo l’id quod plerumque accidit, a giustificare il verificarsi dell’evento di danno anche nei riguardi di chi non sia il diretto destinatario della condotta persecutoria.
  • In altri termini, il riferimento all’esistenza di un “rapporto qualificato di vicinanza” non serve a identificare il contenuto di un elemento costitutivo della fattispecie (che, infatti, non lo contempla), ma a individuare, con espressione di sintesi, il significato di un’operazione ricostruttiva che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, in termini razionali e obiettivamente fondati, la riferibilità di un evento di danno nei confronti di una persona diversa dal destinatario delle condotte.
  • Infatti, rispetto a quest’ultimo, l’individuazione dell’evento di danno e la sua riconducibilità causale alla condotta (v., ad es., Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C. , Rv. 270020 – 0, in motivazione) pongono l’esigenza di ancorare l’accertamento ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata (v. anche Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 26153; Sez. 5, n. 16864 del 10/01/2011, C., Rv. 250158). Rispetto alle cd. molestie indirette si pone lo stesso problema ricostruttivo di fondo, dovendo in ogni caso verificare, alla stregua di un accertamento dotato di credibilità razionale, che le stesse abbiano provocato l’evento di danno nei riguardi di chi si assuma essere persona offesa.
  • COME STALKING: non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale CONDOTTA

Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 16/10/2023) 26/10/2023, n. 43384 CASSAZIONE PENALE

la I sezione ha rilevato che, nel reato di atti persecutori, può non esservi coincidenza tra soggetto passivo e destinatario materiale della condotta, in quanto lo stato di ansia, paura o timore che integra la fattispecie, può essere indotto nel primo anche da comportamenti ai danni di terze persone, legate alla vittima da vincoli qualificati; occorre però, in questo caso, che l’autore del fatto agisca nella consapevolezza che la vittima certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita, e occorre, ai fini della consumazione, che tale conoscenza condizionante si sia avuta (Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021, F., Rv. 280497-01; Sez. 3, n. 1629 del 06/10/2015, dep. 2016, V., Rv. 265809-01). Su questo secondo aspetto, secondo la decisione rescindente, la sentenza impugnata presentava una motivazione meramente assertiva, trincerandosi dietro l’affermazione che l’imputato non avrebbe contestato l’insorgenza, in capo ai coniugi, dello stato di ansia, paura o timore necessario al fine di ritenere il delitto perfezionato nei loro confronti: al contrario, la lettura dell’atto di appello induceva a ritenere che una questione specifica fosse stata sollevata sul punto.