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DIFFAMAZIONE DIRITTO CRITICA IMPORTANTE CASSAZIONE SENTENZA 2022- REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO L’ONORE

DIFFAMAZIONE DIRITTO CRITICA IMPORTANTE CASSAZIONE SENTENZA 2022- REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO L’ONORE

 

 

Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Sentenza|16 maggio 2022| n. 19181 Data udienza 31 gennaio 2022 Integrale REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO L’ONORE

 

IL FATTO

Secondo la prospettazione accusatoria, confermata dalle sentenze di merito, il (OMISSIS), sindaco uscente del Comune di (OMISSIS), in occasione di un pubblico comizio elettorale, svoltosi in occasione delle elezioni amministrative, aveva pronunziato nei confronti dei componenti della giunta comunale e di alcuni loro familiari, frasi di contenuto altamente diffamatorio in quanto, dopo aver criticato il nuovo assetto amministrativo, aveva definito (OMISSIS) “capo M”, si era riferito agli altri componenti della giunta municipale qualificandoli come membri di una “cupola amministrativa” e aveva accusato alcuni parenti di questi di aver superato un concorso pubblico in quanto pilotato. L’imputato, inoltre, aveva associato una riunione conviviale della giunta, pubblicizzata sul social network Facebook ad una cena descritta nel noto romanzo breve di (OMISSIS) “(OMISSIS)” in cui viene per la prima volta affrontato il tema della mafia e della sua collusione con la politica.

La Corte, infatti, dopo aver dato conto delle risultanze istruttorie da cui e’ incontestabilmente emerso che l’imputato, nel corso di un comizio elettorale, ebbe ad accusare gli esponenti amministrativi locali di essere mafiosi o perlomeno di comportarsi come tali nella gestione della cosa pubblica ricorrendo ad espressioni inequivocabili del tipo “capo M.” o “cupola amministrativa”, ha escluso, conformemente alla sentenza di primo grado, atteso il palese contenuto diffamatorio delle frasi profferite e in difetto della veridicita’ della notizia, che, nella specie, ricorresse l’esimente della critica politica. Ed invero, nelle competizioni politiche o nei comizi e’ lecito criticare, disapprovare e screditare, anche con asprezza, le azioni degli avversari, esercitando cosi’ il fondamentale diritto di critica garantito dall’articolo 21 Cost., ma occorre pur sempre che si rimanga nei limiti della necessita’ dell’affermazione e della diffusione delle idee politiche. Il diritto di critica si sostanzia nella manifestazione di un giudizio valutativo e presuppone un fatto che e’ assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico (Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794). Esso non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, tuttavia, occorre che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verita’, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Sez. 3 civ., Ord. n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 03). In altri termini, non puo’ essere consentito ascrivere ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili. Per la sussistenza dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica, anche putativa, e’ necessario, dunque, che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicita’, fermo restando che l’onere del rispetto della verita’ e’ piu’ attenuato rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non puo’ pretendersi rigorosamente obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009, Ruta, Rv. 245098). Il giudizio valutativo e’, infatti, ben diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non puo’ pretendersi che sia “obiettivo” e neppure, in linea astratta, “vero” o “falso”. In altri termini “la critica postula fatti che la giustifichino e, cioe’, un contenuto di veridicita’ limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse” (ex multis, da ultimo, Sez. 5, n 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554). Quando, pero’, si trasmoda da tali limiti e la competizione politica diventa un’occasione per aggredire la reputazione degli avversari, sussiste in pieno il delitto di diffamazione per essere stato superato il limite della continenza (in termini, Sez. 5, n. 8225 del 05/07/1974 Di Branco, Rv. 128431 – 01) dovendo esercitarsi il diritto di critica politica entro e non oltre i limiti della necessita’ dell’affermazione e della diffusione delle idee politiche professate, rispettando la verita’ obiettiva di quanto affermato e non attribuendo agli avversari politici fatti e comportamenti che determinino un giudizio di disistima che non trova alcun fondamento nella realta’ dei fattI

DECISIONE

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in Euro 3500,00 oltre accessori di legge per (OMISSIS) ed in complessivi Euro 5950,00 oltre accessori di legge per le parti civili assistite dall’avv.to (OMISSIS).

 

 

Originally posted 2022-07-15 10:21:40.