DIRITTI D’AUTORE – TUTELA DIRITTI TELEVISIVI

DIRITTI D’AUTORE – TUTELA DIRITTI TELEVISIVI

La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da Sony Music Publisching (Italy) srl (d’ora in avanti, solo Sony) contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città con la quale, a seguito della citazione della Rai Radiotelevisione italiana (d’ora in avanti, solo Rai) e di Pearson Television (Italy) spa, poi Grandy Productions (Italy) SpA ed ora FremantleMedia Italia srl (d’ora in avanti, solo Fremantle), per la loro condanna al risarcimento dei danni, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 158, (LDA) ovvero dell’art. 2041 c.c., per arricchimento senza causa, in ragione dell’asserito illecito uso – perchè senza la necessaria autorizzazione – di 29 opere musicali (italiane e straniere), utilizzate attraverso il cd. processo di sincronizzazione con le immagini televisive di uno sceneggiato a puntate (o sceneggiato o sequel o soap opera) intitolato “(OMISSIS)”, e con la richiesta di inibitoria (ex artt. 156 e 158 LDA) all’ulteriore utilizzo di tali musiche come colonna sonora registrata dell’opera sceneggiata.

Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell’opera musicale, diritti tutti riservati all’autore dagli artt. 12 (“L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.”), 13 (“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma”), 18 (“Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’art. 4. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.”), 61 (“1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.”) LDA, come giustamente rivendica la ricorrente e come è da tempo riconosciuto dalla dottrina specialistica ed anche dalla giurisprudenza di merito, atteso che l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale può interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale, inteso quale espressione della personalità dell’autore.

3.8. L’adattamento audiovisivo dell’opera musicale, infatti, può richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che dà origine ad un’opera anche parzialmente diversa, se non nuova) e l’adattamento nell’opera così derivata – e questa in sè medesima – può essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dell’opera musicale.

3.9. Insomma, la “sincronizzazione” è senza dubbio un atto ben più complesso della semplice riproduzione ed esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la “sincronizzazione dei fonogrammi”, che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).

3.10. La “sincronizzazione”, in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata – sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili – dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della “sincronizzazione” dell’opera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione”.

3.11. Non a caso, la giurisprudenza maggioritaria di merito ha affermato che “viola i diritti d’autore (…) relativi ad un’opera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata per i titoli di testa e di coda di una telenovela”, perchè la “sincronizzazione” di un’opera musicale a corredo di immagini in movimento, quale che sia la loro natura, rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA. 3.12. Va pertanto affermato il principio secondo cui:

in tema di diritto d’autore, l’attività di “sincronizzazione” di un’opera musicale – intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l’opera e le immagini (fisse o in movimento) – integra un abbinamento della stessa ad immagini, che dà luogo ad un prodotto diverso (un’opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attività che rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA. 4. A tale proposito, la Corte territoriale ha – nella sostanza richiamato l’art. 180 LDA, secondo il quale la SIAE ha il potere di concedere i diritti affidati alla sua gestione con contratti conclusi con i vari utilizzatori (sovente denominati “licenze”) contro il corrispettivo in danaro, così come ha fatto con la RAI. 4.1. Tale convenzione ha formato oggetto di apprezzamenti e valutazioni da parte dei giudici di merito i quali hanno, concordemente, ma anche erroneamente (come si dirà), ritenuto che la licenza SIAE/RAI, avente ad oggetto i 29 brani musicali, riguardasse anche il cd. processo di “sincronizzazione” dei detti brani all’interno del video formato in via elettronica, ossia attraverso una tecnologia che non ne consentiva l’utilizzazione nel circuito cinematografico (rispetto al quale quell’accordo non era, in ogni caso, applicabile), finendo per considerare lecita quella riproduzione sulla base della diversità ontologica tra “opera su pellicola” e opera registrata “in via elettronica”.

4.2. La società ricorrente, invero, con le deduzioni difensive chiede di rimettere in discussione quella sintesi di giudizio; ma non già attraverso la percorrenza della difficile via del riesame ermeneutico delle pattuizioni contrattuali quanto, più correttamente, per mezzo del richiamo ad una diversa ed inapplicata regula iuris.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27075/2013 proposto da:

SM Publishing (Italy) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.37, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Federico Maria, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Malmsheimer Gretel Elisabetta, Recchioni Stefano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n.47, presso lo studio dell’avvocato Geremia Rinaldo, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FremantleMedia Italia S.p.a., già Grundy Productions Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n.29, presso lo studio dell’avvocato Miccichè Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ferrara Santamaria Diego, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5477/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2017 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Svolgimento del processo

  1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione proposta da Sony Music Publisching (Italy) srl (d’ora in avanti, solo Sony) contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città con la quale, a seguito della citazione della Rai Radiotelevisione italiana (d’ora in avanti, solo Rai) e di Pearson Television (Italy) spa, poi Grandy Productions (Italy) SpA ed ora FremantleMedia Italia srl (d’ora in avanti, solo Fremantle), per la loro condanna al risarcimento dei danni, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 158, (LDA) ovvero dell’art. 2041 c.c., per arricchimento senza causa, in ragione dell’asserito illecito uso – perchè senza la necessaria autorizzazione – di 29 opere musicali (italiane e straniere), utilizzate attraverso il cd. processo di sincronizzazione con le immagini televisive di uno sceneggiato a puntate (o sceneggiato o sequel o soap opera) intitolato “(OMISSIS)”, e con la richiesta di inibitoria (ex artt. 156 e 158 LDA) all’ulteriore utilizzo di tali musiche come colonna sonora registrata dell’opera sceneggiata.

1.1. Premette il giudice di appello che Sony aveva ceduto i propri diritti alla SIAE, con mandato di gestione in esclusiva, ex art. 180 LDA, e quest’ultima aveva rilasciato una “licenza” alla RAI, autorizzando la licenziataria a utilizzare qualsiasi forma di registrazione dell’opera musicale con immagini, ad eccezione che nei “film cinematografici e (n)ei programmi pubblicitari”.

1.2. Nella specie, lo sceneggiato televisivo – in più puntate (anche detta fiction) – “(OMISSIS)” (“girato in elettronica e non destinat(o) alle sale cinematografiche”), non rientrava tra le opere eccettuate dall’accordo e perciò consentiva la diffusione delle musiche abbinate (cd. sincronizzazione) alle immagine del prodotto artistico, senza la necessità del previo consenso “dell’avente diritto” nell’ambito della cd. utilizzazione secondaria dell’opera dell’ingegno.

1.3. La Corte territoriale, pertanto, ha condiviso la valutazione del Tribunale ed ha affermato che la “licenza” alla RAI è stata perfezionata dietro la corresponsione del compenso, ai sensi dell’art. 73 LDA, con la cessione del diritto all’uso dei fonogrammi da parte della SIAE, senza la necessità di una ulteriore autorizzazione della Sony e ciò anche in riferimento al successivo rapporto contrattuale intercorso tra la RAI ed il produttore dello sceneggiato televisivo, ossia Fremantle.

2.Avverso tale decisione la Sony ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura, contro cui hanno resistito la RAI e Fremantle, con controricorso.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13, art. 61, comma 1, n. 1 LDA (che riconoscono all’autore di un’opera musicale ed ai suoi aventi causa il diritto esclusivo di adattare e riprodurre l’opera) e degli artt. 72 e 73 LDA) la società ricorrente lamenta il doppio errore contenuto nella sentenza di merito che, da un lato, avrebbe considerato legittimamente licenziati tutti i diritti sulle opere musicali in forza della convenzione tra SIAE e RAI, ai sensi dell’art. 73 LDA e, anche attraverso la sincronizzazione delle stesse con qualsiasi tipo di immagine, e da un altro, affermando che lo sceneggiato non rientrava nel novero del “film cinematografico” la sincronizzazione delle opere musicali sarebbe stata legittima in forza della convenzione SIAE – RAI, anche perchè compensata ai sensi dell’art. 73 LDA. 1.1. Secondo la ricorrente, invece, la Corte territoriale avrebbe confuso i diritti che spettano agli autori ed ai compositori delle opere musicali (artt. da 12 a 71 LDA) con quelli di cui sono titolari i produttori fonografici (artt. da 72 a 102 LDA), considerando i secondi in una causa che avrebbe riguardato i primi.

1.2. In tale diverso quadro normativo, l’aver operato un “accoppiamento” tra le immagini (della cd. fiction) e le composizioni musicali (sicchè le stesse sono diventate la colonna sonora della prima) avrebbe comportato anche la “fissazione, adattamento e manipolazione” della registrazione fonografica e non una semplice sua diffusione mediante esecuzione (come avviene a mezzo della televisione, infeste o pubblici esercizi, in occasione di eventi, ecc.), a cui sarebbe stata erroneamente assimilata, quasi si fosse trattato di una forma di diffusione delle canzoni.

1.3. Perciò l’utilizzatore avrebbe dovuto ottenere il preventivo consenso anche degli autori e dei compositori dei brani musicali, ai sensi dell’art. 13, e art. 61, comma 1., n. 1 LDA, essendo ad essi riservato il diritto di adattare e registrare le loro opere sui supporti di riproduzione di suoni e/o immagini.

  1. Con il secondo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 180 e 203 LDA) la società ricorrente lamenta l’ulteriore errore logico contenuto nella sentenza di merito che, da un lato, avrebbe considerato legittimamente attribuita alla SIAE, ex art. 180 LDA, anche la gestione del diritto di sincronizzazione delle opere dalla stessa amministrate, con qualsiasi audiovisivo, ad eccezione di quelle con opere cinematografiche e di filmati pubblicitari, e da un altro, affermando che la fiction o soap opera o sceneggiato non rientrerebbe nel novero delle opere cinematografiche in senso stretto ma in un “programma televisivo di intrattenimento”.

2.1. Infatti, lo sceneggiato televisivo sarebbe assimilabile in tutto e per tutto alle opere cinematografiche, con la conseguente applicazione alle stesse (cd. opere assimilate) delle previsioni di cui all’art. 44 e ss. LDA, come desumibile dall’art. 203 LDA che vuole applicabili i principi del diritto d’autore anche al settore televisivo.

  1. I così riepilogati, 4 due mezzi di cassazione, tra di loro strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

3.1. La prima questione che occorre affrontare per la soluzione della controversia è quali siano i diritti posti in gioco dalla società ricorrente (già attrice, nella fase di merito) e se la Corte territoriale ne abbia correttamente tenuto conto.

3.2. Poichè le questioni sottoposte all’esame della Corte sono state inquadrate, dai giudici di merito, nell’ambito della ipotizzata violazione dei diritti di “riproduzione e registrazione (….)L. n. 633 del 1941, ex artt. 13 e 61″, e nella pretesa della Sony, quale titolare dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, ne risulta che la domanda proposta è stata esattamente compresa ed inquadrata, tenendo in considerazione, da un lato, proprio i beni che si assumono violati e, dall’altro, il contratto di licenza sottoscritto tra l’attrice e la SIAE (e, quindi, in base alla previsione di legge di cui all’art. 180 LDA che riguarda proprio i diritti di autore).

3.3. Orbene, non v’è dubbio che la sentenza impugnata nell’affermare che il rapporto contrattuale aveva integralmente coperto la pretesa materia controversa (e litigiosa) – abbia erroneamente riferito, in qualche passaggio, il diritto oggetto di controversia ad una previsione di legge non corretta, ossia all’art. 73 LDA che riguarda non già i diritti di autore ma i connessi diritti del produttore fonografico.

3.4. Tuttavia, a ragione, la controricorrente Fremantle controeccepisce che l’errore commesso non ha inficiato, in modo determinante, il complessivo ragionamento svolto dai giudici di appello atteso che esso non è stato decisivo nel complessivo ragionamento svolto.

3.5. Infatti, la “sincronizzazione” è una modalità di utilizzazione di un’opera musicale o di un fonogramma che consiste nel abbinamento di queste con altri e diversi prodotti (generalmente audiovisivi): opere cinematografiche ed assimilate, telefilm, spot pubblicitari o promozionali, ecc. 3.6. L’opera musicale non solo viene fissata e riprodotta per esigenze tecniche, ma viene anche abbinata ed inserita – e talvolta manipolata – in un diverso prodotto costituito, a seconda dei casi, da pellicole o opere cinematografiche ed assimilate, opere audiovisive, telefilm, videoclip, filmati pubblicitari, sceneggiati televisivi ed altre simili realizzazioni sonore ed audiovisive.

3.7. Vengono pertanto in evidenza, oltre ai diritti esclusivi di registrazione e di riproduzione, anche il diritto di adattamento dell’opera musicale, diritti tutti riservati all’autore dagli artt. 12 (“L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.”), 13 (“Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma”), 18 (“Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera prevista nell’art. 4. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere in raccolta. Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi modificazione.”), 61 (“1. L’autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo: a) di adattare e di registrare l’opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell’opera così adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l’opera al pubblico mediante l’impiego di qualunque supporto.”) LDA, come giustamente rivendica la ricorrente e come è da tempo riconosciuto dalla dottrina specialistica ed anche dalla giurisprudenza di merito, atteso che l’abbinamento con le immagini di un’opera musicale può interessare e compromettere il diritto morale dell’autore dell’opera musicale, inteso quale espressione della personalità dell’autore.

3.8. L’adattamento audiovisivo dell’opera musicale, infatti, può richiedere modifiche della stessa (tali da costituire una vera e propria elaborazione che dà origine ad un’opera anche parzialmente diversa, se non nuova) e l’adattamento nell’opera così derivata – e questa in sè medesima – può essere incompatibile o in contrasto con il significato o il senso dell’opera musicale.

3.9. Insomma, la “sincronizzazione” è senza dubbio un atto ben più complesso della semplice riproduzione ed esige l’esplicito consenso individuale dell’autore dell’opera musicale per il suo abbinamento con immagini, siano esse in movimento o fisse (e altrettanto vale per la “sincronizzazione dei fonogrammi”, che presuppone il consenso del loro proprietario e titolare dei relativi diritti di sfruttamento: il produttore fonografico).

3.10. La “sincronizzazione”, in sostanza, è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, che rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata – sia esso opera cinematografica e assimilata, opera audiovisiva, filmato pubblicitario, prodotto multimediale, sceneggiato televisivo e simili – dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della “sincronizzazione” dell’opera musicale tra le utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione”.

3.11. Non a caso, la giurisprudenza maggioritaria di merito ha affermato che “viola i diritti d’autore (…) relativi ad un’opera musicale la sua utilizzazione non autorizzata quale colonna sonora sincronizzata per i titoli di testa e di coda di una telenovela”, perchè la “sincronizzazione” di un’opera musicale a corredo di immagini in movimento, quale che sia la loro natura, rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA. 3.12. Va pertanto affermato il principio secondo cui:

in tema di diritto d’autore, l’attività di “sincronizzazione” di un’opera musicale – intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l’opera e le immagini (fisse o in movimento) – integra un abbinamento della stessa ad immagini, che dà luogo ad un prodotto diverso (un’opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attività che rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA. 4. A tale proposito, la Corte territoriale ha – nella sostanza richiamato l’art. 180 LDA, secondo il quale la SIAE ha il potere di concedere i diritti affidati alla sua gestione con contratti conclusi con i vari utilizzatori (sovente denominati “licenze”) contro il corrispettivo in danaro, così come ha fatto con la RAI. 4.1. Tale convenzione ha formato oggetto di apprezzamenti e valutazioni da parte dei giudici di merito i quali hanno, concordemente, ma anche erroneamente (come si dirà), ritenuto che la licenza SIAE/RAI, avente ad oggetto i 29 brani musicali, riguardasse anche il cd. processo di “sincronizzazione” dei detti brani all’interno del video formato in via elettronica, ossia attraverso una tecnologia che non ne consentiva l’utilizzazione nel circuito cinematografico (rispetto al quale quell’accordo non era, in ogni caso, applicabile), finendo per considerare lecita quella riproduzione sulla base della diversità ontologica tra “opera su pellicola” e opera registrata “in via elettronica”.

4.2. La società ricorrente, invero, con le deduzioni difensive chiede di rimettere in discussione quella sintesi di giudizio; ma non già attraverso la percorrenza della difficile via del riesame ermeneutico delle pattuizioni contrattuali quanto, più correttamente, per mezzo del richiamo ad una diversa ed inapplicata regula iuris.

4.3. Si sostiene cioè che il processo di “sincronizzazione” fuoriuscirebbe dai poteri gestori della SIAE, così come contenuti nell’elenco tassativo di cui all’art. 180 cit., sicchè tale procedimento avrebbe una sua autonomia e non potrebbe essere ridotto ad altre forme di contaminazione tra l’opera musicale e le immagini. Ne conseguirebbe, per il principio dell’indipendenza dei diritti d’autore fra loro (di cui all’art. 19, comma 1, LDA: “i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti”) la necessità di munirsi di un’apposita, specifica autorizzazione da parte degli autori e dei titolari dei diritti di sfruttamento economico di esse, non essendo sufficiente (per l’operare del diverso principio della autonomia delle posizioni coesistenti sulla stessa opera, contenuto nell’art. 119, quinto comma, LDA (in forza del quale “l’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive”)) invocare quella “licenza”, oggetto di convenzione tra la RAI e la SIAE. 5. La censura è fondata.

5.1. Aver richiamato quale fondamento normativo dell’accordo raggiunto con la SIAE l’art. 180 LDA per interpretare il complesso delle relative facoltà come riferibili anche al cd. processo di “sincronizzazione”, costituisce una doppia violazione al complesso delle disposizioni richiamate nel ricorso per cassazione.

5.2. Infatti, l’interpretazione dell’art. 180 LDA non può essere spinta fino al punto da considerare il suo tenore testuale come comprensivo, come hanno fatto i giudici di merito, della cd. sincronizzazione delle opere o dei fonogrammi atteso che tale tecnica comunque mira a raggiungere un risultato artistico ulteriore rispetto alla semplice telediffusione delle opere musicali: un accordo concluso per alcuni diritti non comprende anche altri che non siano stati espressamente menzionati, per quanto creatisi nel corso dell’evoluzione tecnologica.

5.3. In sostanza, l’art. 180 LDA non autorizza la SIAE alla telediffusione delle opere musicali coniugate con le immagini, nei vari format in cui le immagini vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’art. 180) e non rientrando tra i suoi compiti istituzionali.

5.4. Tali conclusioni consentono di assorbire le censure riguardanti il problema (pure discusso nella sentenza e censurato dalla ricorrente) se lo sceneggiato televisivo (in tutte le sue declinazioni concettuali e lessicali, pure sopra richiamate) si avvicini all’ambito pacificamente escluso dall’accordo, ossia quello dell’opera cinematografica, avendo i giudici di merito considerato prodotti eterogenei l’opera cinematografica (o su pellicola) rispetto a quella televisiva (o formata in via elettronica) che è destinata alla diffusione a mezzo dei sistemi televisivi.

  1. In conclusione, il ricorso è complessivamente fondato e deve essere accolto in applicazione dei seguenti principi di diritto:

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, la “sincronizzazione”, che è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata – sia esso un’opera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili – dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della “sincronizzazione” dell’opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di “pubblica esecuzione”.

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, l’art. 180 LDA non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla “sincronizzazione” delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata – in via elettronica – con le immagini, nei vari format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’art. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE. In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dell’art. 180 LDA, dia “licenza” per l’utilizzazione delle opere musicali in favore di un’impresa radio-televisiva, non comporta l’inclusione della sua utilizzazione nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd. tecnica di “sincronizzazione” dell’opera musicale con le immagini televisive.

  1. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte territoriale per un suo nuovo esame alla luce dei richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2017

Originally posted 2022-04-23 08:12:37.