PECULATO MILITARE E MALVERSAZIONE MILITARE Capo I  DEL PECULATO E DELLA MALVERSAZIONE MILITARE. 

 

PECULATO MILITARE E MALVERSAZIONE MILITARE

Cass. pen., 16 febbraio 1989

Il reato di peculato militare per distrazione, di cui all’art. 215 c. p. mil. pace (e quello di peculato comune, di cui all’art. 314 c. p.), si consuma in ogni caso di destinazione del bene pubblico a fine diverso da quello specifico originario, né gli scopi o le modalità delle nuove destinazioni impresse dal pubblico ufficiale alle cose sottratte possono escludere la illiceità di un comportamento già esauritosi sotto il profilo penale; e ciò neanche quando si assuma che le nuove destinazioni non abbiano idoneità lesive degli interessi della p. a., giacché, ove ciò si verificasse, dovrebbe parlarsi di ulteriore idoneità lesiva; pertanto, nel caso in cui l’azione abbia ad oggetto una cosa mobile o – come nella specie – automezzi, il fatto che la p. a. ne rientri in possesso dopo l’uso che il pubblico ufficiale ne abbia fatto per fini propri di profitto, se lascia atteggiare diversamente l’entità del danno, non riconduce a comportamento lecito una condotta che aveva già realizzato la lesione del regolare ed ordinato funzionamento dell’attività della p. a., nonché la violazione del dovere incombente sul pubblico ufficiale di non profittare del possesso conferitogli per ragioni di ufficio o di servizio. Cass. pen., 16 febbraio 1989 CPMP, art. 215; CP, art. 314;

Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna. (art. 55, c.2, Dlgs 66/2010).

Alla previsione di cui sopra deve aggiungersi l’ipotesi contemplata dall’art. 273, c.2, del Codice penale militare di pace, in virtù del quale “La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato;

Ai sensi dell’art. 54 del Dlgs 66/2010 il Tribunale militare è formato:

  • da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 3, che lo presiede;
  • da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 2.

Inoltre, il Tribunale militare giudica con l’intervento:

1)     del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l’intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;

2)     di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;

3)     di un militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell’imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall’assumere ed esercitare le funzioni di giudice.

Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:

  1. a) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
  2. b) il Capo di stato maggiore della difesa;
  3. c) il Segretario generale della difesa;
  4. d) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
  5. e)il Direttore generale per il personale militare.

Capo I
DEL PECULATO E DELLA MALVERSAZIONE MILITARE. 

Art. 215. Peculato militare.)

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all’amministrazione militare, se l’appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

PECULATO MILITARE E MALVERSAZIONE MILITARE Capo I  DEL PECULATO E DELLA MALVERSAZIONE MILITARE.

(1) Con sentenza n. 286 del 9 luglio 2008 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 215 codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l’uso momentaneo, la abbia immediatamente restituita.

Art. 216. Malversazione a danno di militari.

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.

per mancanza di lesività, la condotta dell’imputato, che, dopo averne informato il m.llo F. U., della Stazione C.C. di Napoli-Centro, aveva usato l’auto di servizio per non più di trenta minuti, percorrendo una distanza chilometrica trascurabile dovendo recarsi urgentemente presso la propria abitazione per sincerarsi delle condizioni della figlia

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – SENTENZA 12 gennaio 2012, n.809 – Pres. Millo – est. Conti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con la sentenza in epigrafe, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M. G., con la formula ‘perché il fatto non sussiste’, in ordine al reato di cui all’art. 314, comma secondo, cod. pen., contestato al medesimo perché, quale appuntato dei Carabinieri, si appropriava, per farne uso precario, consistito nel rientro in casa e quindi per ritornare in caserma, di un’autovettura militare a lui affidata (in Napoli, il 7 gennaio 2010)

  1. Osservava il G.u.p. che non integrava il reato contestato, per mancanza di lesività, la condotta dell’imputato, che, dopo averne informato il m.llo F. U., della Stazione C.C. di Napoli-Centro, aveva usato l’auto di servizio per non più di trenta minuti, percorrendo una distanza chilometrica trascurabile dovendo recarsi urgentemente presso la propria abitazione per sincerarsi delle condizioni della figlia
  2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, che denuncia la violazione dell’art. 314 cod. pen., osservando che l’imputato, nonostante il divieto del superiore, aveva utilizzato l’auto di servizio per recarsi dal centro di Napoli all’estrema periferia della città, distante diversi chilometri, in luogo di servirsi di mezzi pubblici. Tale condotta integrava, ad avviso dell’ Ufficio ricorrente, il reato contestato.
  3. Il difensore dell’imputato, avv. M. Z., ha depositato memoria, con la quale conclude per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso, sostenendo che nella specie, dato il brevissimo tempo dell’uso del veicolo, la pubblica amministrazione non aveva subito alcun danno apprezzabile, e considerato che l’urgenza del caso (notizia che la fiqlioletta di tre anni di età era caduta rovinosamente a terra, battendo la testa) configurava uno stato di necessità.

Si deduce inoltre la inammissibilità del ricorso, perché il ricorrente non ha indicato quale diverso sviluppo probatorio sarebbe stato possibile nell’eventuale dibattimento.

  1. Ad avviso della Corte il ricorso, prospettando censure in punto di fatto, deve essere dichiarato inammissibile.
  2. Il G.u.p, infatti, ha ritenuto provato che l’imputato, mosso da urgenti esigenze familiari, aveva utilizzato l’autovettura di servizio per un tempo trascurabile e per un limitato tragitto, considerando, con valutazione in questa sede non censurabile, che il fatto doveva considerarsi privo di lesività, non essendo stata apprezzabilmente pregiudicata la funzione pubblicistica cui il veicolo era asservito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

 

 

 

 

 

 

Originally posted 2018-08-14 08:23:32.