REATI AMBIENTALI PERICOLI DANNOSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

 

  • REATI AMBIENTALI PERICOLI DANNOSI AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

AMBIENTE AMBIANTE DI TUTTI COME VIENE TUTELATO GUARDIAMO ALCUNE NORME FONDAMENTALI

  • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

  • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

  • Fuori dai casi previsti dall´articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito

    con la reclusione da cinque a quindici anni.

  • Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  • 1) l´alterazione irreversibile dell´equilibrio di un ecosistema;

  • 2) l´alterazione dell´equilibrio di un ecosistema la cui

    eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

  • 3) l´offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l´estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

  • Quando il disastro è prodotto in un´area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

  • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

  • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

  • È  punito  con  la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro  10.000  a  euro 100.000  chiunque  abusivamente cagiona  una  compromissione  o   un deterioramento significativi e misurabili:

  • 1)  delle  acque o  dell´aria,  o  di   porzioni   estese  o significative del suolo o del sottosuolo;

  • 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna.

  • Quando l´inquinamento è prodotto in un´area naturale protetta  o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

  • Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di  cui  agli articoli  452-bis  e 452-quater  è commesso per colpa, le  pene previste  dai  medesimi articoli  sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di  disastro ambientale  le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

  • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

  • Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

  • La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

  • 1) delle acque o dell´aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

  • 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  • Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l´incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

  • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

  • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

  • Quando l´associazione di cui all´articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

  • Quando l´associazione di cui all´articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all´acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

  • Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell´associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

  • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

  1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e´ punito:

  2. a) con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

  3. b) con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

  4. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all´articolo 192, commi 1 e 2.

  5. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e´ punito con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell´arresto da uno a tre anni e dell´ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e´ destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell´area sulla quale e´ realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell´autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

  6. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

  7. Chiunque, in violazione del divieto di cui all´articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e´ punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

  8. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all´articolo 227, comma 1, lettera b), e´ punito con la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

  9. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

  10. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l´obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all´adozione del decreto di cui all´articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

  11. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

  • Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

  2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

  3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

  4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

  • Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

  1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell´articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell´Allegato II del citato regolamento in violazione dell´articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e´ punito con la pena dell´ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l´arresto fino a due anni. La pena e´ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

  2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

  • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

  • Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

  1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l´articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni  sono  applicate  ai  sensi  dell´articolo 29-quattuordecies,) Chi  inizia  a  installare  o   esercisce   uno stabilimento  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione ovvero continua l´esercizio con l´autorizzazione scaduta, decaduta,  sospesa o revocata e´ punito con la pena dell´arresto da due mesi a due  anni o dell´ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e´ punito chi sottopone uno stabilimento  ad  una modifica sostanziale  senza l´autorizzazione prevista dall´articolo 269, comma 8.  Chi  sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare  la comunicazione prevista dall´articolo 269, comma 8, e´ assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000  euro,  alla  cui irrogazione provvede l´autorita´ competente. 

  2. Chi, nell´esercizio di uno stabilimento, viola i valori  limite di emissione o le prescrizioni stabiliti  dall´autorizzazione,  dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente  decreto,  dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all´articolo 271 o  le

    prescrizioni altrimenti imposte dall´autorita´  competente  ai  sensi del presente titolo e´ punito con l´arresto fino ad  un  anno  o con l´ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori  limite  o  le  prescrizion violati sono contenuti nell´autorizzazione  integrata ambientale  si applicano le sanzioni previste dalla normativa  che  disciplina  tale autorizzazione. 

  3. (Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell´articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio  un  impianto  o inizia ad esercitare un´attivita´ senza  averne  dato  la  preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell´articolo 269, comma  6,  o ai sensi dell´articolo 272, comma 1, e´ punito con l´arresto fino ad  un anno o con l´ammenda fino a milletrentadue euro. 

  4. (Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell´articolo 29-quattuordecies,  comma  8,))  Chi   non   comunica   all´autorita´ competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell´articolo 269, comma 6, e´ punito con l´arresto fino a sei mesi o con l´ammenda fino a milletrentadue euro.

  1. Nei casi previsti  dal  comma  2  si  applica  sempre  la  pena dell´arresto fino ad un anno se il superamento dei valori  limite  di emissione  determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di qualita´ dell´aria previsti dalla vigente normativa. 

  2. Chi, nei casi previsti dall´articolo 281, comma 1,  non  adotta tutte le misure necessarie ad evitare  un  aumento  anche temporaneo delle emissioni e´ punito con la pena dell´arresto fino ad un anno  o dell´ammenda fino a milletrentadue euro. 

  3. Per la violazione delle  prescrizioni  dell´articolo  276,  nel caso in cui la stessa non sia soggetta  alle  sanzioni  previste  dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni  dell´articolo 277  si   applica   una   sanzione   amministrativa   pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette  euro.  All´irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi  degli  articoli  17  e  seguenti della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  la  regione  o  la  diversa autorita´  indicata  dalla  legge  regionale.  La  sospensione  delle autorizzazioni in essere e´ sempre disposta in caso di recidiva.

Originally posted 2021-11-15 10:29:31.