Se l’ amministrazione non paga per i lavori fatti a suo favore l’ imprenditore  che li ha eseguiti deve ugualmente versare le tasse pena la contestazione del reato di cui all’art. 10 ter  del dlgs. n. 74/ 2000 e la conseguente condanna alla reclusione

Se l’ amministrazione non paga per i lavori fatti a suo favore l’ imprenditore  che li ha eseguiti deve ugualmente versare le tasse pena la contestazione del reato di cui all’art. 10 ter  del dlgs. n. 74/ 2000 e la conseguente condanna alla reclusione

  1. La norma dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Questa è la tesi sostenuta dai  giudici  della Corte Suprema, in relazione al caso prospettato al proprio esame da parte di un imprenditore,che non si era visto retribuire per i lavori effettuati a favore di una pubblica amministrazione, nonostante il loro regolare svolgimento, con la conseguente  crisi aziendale ed il mancato pagamento delle imposte dovute in relazione  all’attività che lo avevano portato ad una condanna detentiva

L’ imprenditore infatti era stato condannato alla  reclusione per il reato di omesso pagamento delle imposte ai sensi dell’art. 10 ter  del dlgs n.74/2000 . 

Deduceva il ricorrente in apposito motivo di ricorso come la condotta omissiva a lui contestata era conseguente a molteplici fattori e non dipendeva di certo dalla sua volontà dato che geli avrebbe voluto ottemperare alle norme id legge, pertanto rappresentava come non gli poteva esser mossa alcuna contestazione data l’ assenza di ogni responsabilità in relazione al mancato  pagamento delle imposte  dovute  .

Il primo di tali fattori tutti rappresentati in appositi motivo di ricorso, era costituto dal mancato pagamento da parte dell’amministrazione dei lavori effettuati a suo favore, che aveva determinato la perdita di un importo cospicuo per il ricorrente e la conseguente crisi aziendale.

Non solo ma la condotta omissiva contestagli non conseguiva al solo comportamento omissivo della pubblica amministrazione,ma altresì ad eventi quali la difficoltà ad accedere al credito bancario e alla situazione di stasi e crisi del mercato che determinava una difficoltà nel lavoro,non solo ma la crisi si sarebbe ulteriormente aggravata dato l’ esborso economico sostenuto per il pagamento degli emolumenti dei propri dipendenti  .

A ben altre conclusioni giungono i magistrati della Corte Suprema Cassazione i quali ritengono la posizione del ricorrente rappresentata  nel ricorso infondata ed insostenibile,  in relazione alla normativa vigente.

La quale contempla quali ipotesi di esclusione della responsabilità altre casistiche di fatto  che non ricorrevano nel caso di specie, trattandosi di fattispecie ben diverse che non portavano all’esclusione della responsabilità per il ricorrente . 

Dall’esame della motivazione della sentenza emergono infatti interessanti elementi circa i confini del caso  fortuito  e della forza maggiore quali cause di esclusione della punibilità .

I fatti che poc’ anzi abbiamo definito indicati dall’imprenditore a sua discolpa, non consentono ,nel caso di specie secondo gli ermellini di escludere il nesso di causalità tra il mancato pagamento delle imposte e le situazioni dedotte dall’imprenditore il quale resta ugualmente responsabili per la condotta delittuosa passibile pertanto delle  relative sanzioni  costituite comunque dalla reclusione. 

Infatti i giudici ritengono che vi sia ad ogni modo un nesso di causalità tra la condotta dell’imprenditore ed il mancato pagamento delle imposte dovute  pertanto non possa escludersi la responsabilità del medesimo per l inadempimento di oneri dovuti per l attività aziendale  che ne ha reso necessaria la condanna.

Non solo, ma proseguendo nella lettura della motivazione della Corte Suprema, si evince come neppure l’ ulteriore casistica dedotta dall’imputato,  fosse idonea a sostenere il ricorso .

Inidonei sono ad avviso dei giudici l’effettivo pagamento dei dipendenti da parte dell’imprenditore adempimento che ad ogni modo avrebbe dovuto essere effettuato dato che costituiva un debito dovuto per l’ imprenditore, neppure argomentazioni valide sono state ritenute la difficoltà di accesso al credito o le difficili condizioni di mercato dato che entrambe tali situazioni rientrano nella normale casistica che governo l’ attività d ‘impresa .

Da ultimo un ulteriore considerazione da parte  dei giudici quella relativa alla mancata previsione da parte dell’imprenditore di misure concrete idonee ad evitare lo stato di crisi,e a far sì  pertanto che divenisse possibile il pagamento delle imposte dovute  .

Il ricorso,non potrà che essere rigettato da parte della Corte Suprema data la sua infondatezza .

Tuttavia deve essere considerato per un eventuale esenzione da responsabilità l’ esistenza del caso fortuito e della forza maggiore  i quali possono interrompere il nesso di casualità tra condotta e fatto e consentire all’imprenditore di andare esente da sanzioni  anche nel caso di mancato pagamento delle imposte .

Originally posted 2018-10-13 10:25:11.