Tardiva richiesta di fallimento da parte degli amministratori – Bancarotta impropria
TRIBUNALE MILANO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE VENEZIA, TRIBUNALE VICENZA, TRIBUNALE TREVISO , TRIBUNALE MONZA,TRIBUNALE BERGAMO, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO GENOVA,CORTE APPELLO TORINO CORTE APPELLO BRESCIAosservandosi a tale proposito che dal bilancio e dalla relazione emergeva l’intento degli amministratori di preservare l’assetto patrimoniale della società nella prospettiva del risanamento della stessa, che veniva specificamente indicata. Né in tale argomentazione è ravvisabile il vizio di contraddittorietà lamentato dal ricorrente nella dedotta confusione fra i diversi elementi del movente e del dolo specifico Il primo di detti elementi veniva invero nella specie coerentemente valutato nel suoi riflessi sulla ravvisabilità, in concreto esclusa, della finalità di ingiusto profitto.
La sentenza impugnata veniva congruamente motivata con riferimento in primo luogo alla mancanza del dolo specifico costituito dal fine di trarre in inganno i soci e i terzi e, soprattutto, di conseguire un ingiusto profitto, necessario per la compiuta realizzazione del reato di false comunicazioni sociali anche in quanto presupposto del delitto di bancarotta impropria (Sez. 5, n. 854 del 18/02/1999, Galli, Rv. 212857; Sez. 5, n. 28508 dei 12/04/2013, Mannino, Rv. 255575); osservandosi a tale proposito che dal bilancio e dalla relazione emergeva l’intento degli amministratori di preservare l’assetto patrimoniale della società nella prospettiva del risanamento della stessa, che veniva specificamente indicata. Né in tale argomentazione è ravvisabile il vizio di contraddittorietà lamentato dal ricorrente nella dedotta confusione fra i diversi elementi del movente e del dolo specifico. Il primo di detti elementi veniva invero nella specie coerentemente valutato nel suoi riflessi sulla ravvisabilità, in concreto esclusa, della finalità di ingiusto profitto.