PENALISTA ESPERTO

MILANO BOLOGNA PAVIA MONZA VARESE AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA La Bancarotta Fraudolenta patrimoniale, art. 216 comma 1 Legge Fallimentare La Bancarotta Preferenziale, art 216 comma 3 Legge Fallimentare La Bancarotta semplice, documentale e patrimoniale, art. 217 Legge Fallimentare

MILANO BOLOGNA PAVIA MONZA VARESE AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA La Bancarotta Fraudolenta patrimoniale, art. 216 comma 1 Legge Fallimentare La Bancarotta Preferenziale, art 216 comma 3 Legge Fallimentare La Bancarotta semplice, documentale e patrimoniale, art. 217 Legge Fallimentare

🔍 Bancarotta Fraudolenta: Cos’è e Quali Sono gli Elementi del Reato?

La bancarotta fraudolenta è uno dei reati più gravi in ambito fallimentare, disciplinato dagli articoli 216 e 223 del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare). Questo reato si configura quando l’imprenditore, dichiarato fallito, dissipa, occulta o sottrae beni aziendali, falsifica scritture contabili o adotta condotte illecite per trarre vantaggio a danno dei creditori.

⚖️ Gli elementi essenziali della bancarotta fraudolenta sono:

Soggetto attivo: può essere l’imprenditore fallito, gli amministratori, i direttori o i liquidatori della società.
Condotta illecita: può essere patrimoniale (distrazione di beni), documentale (alterazione delle scritture contabili) o preferenziale (favorire alcuni creditori a scapito di altri).
Dichiarazione di fallimento: il reato si configura solo se il soggetto è dichiarato fallito.
Dolo specifico: la condotta deve essere volontaria e finalizzata a sottrarre risorse o ingannare i creditori.

🚨 Quali sono le conseguenze?
Le pene per la bancarotta fraudolenta prevedono da 3 a 10 anni di reclusione, con sanzioni accessorie come l’interdizione dai pubblici uffici o l’inabilitazione all’esercizio di attività d’impresa.

📌 Hai bisogno di una consulenza su casi di bancarotta fraudolenta? Contattaci per un’analisi approfondita e tutela legale.

📞 [Inserisci il tuo contatto] | 💼 [Inserisci il tuo sito web]


Sì, la bancarotta fraudolenta si configura solo in presenza di una dichiarazione di fallimento. Questo perché si tratta di un reato fallimentare, previsto dagli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), che sanziona determinate condotte poste in essere dall’imprenditore (o dagli amministratori di società) prima o durante il fallimento.

🔹 Il fallimento è un presupposto essenziale

Senza una sentenza dichiarativa di fallimento, non può esserci bancarotta. Tuttavia, esistono reati affini che possono essere contestati in mancanza di fallimento, come:

🔸 Distrazione di beni → può configurare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.)
🔸 Falsificazione della contabilità → può costituire il reato di false comunicazioni sociali (bilancio falso) (art. 2621 c.c.)
🔸 Pagamenti preferenziali → possono integrare il reato di insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.)

Se vuoi approfondire un caso specifico o hai bisogno di consulenza legale, contattaci 📩.

📞Ti serve un post ottimizzato per la SEO su questo argomento? 😊

🔹 Testo dell’Art. 641 c.p.

“Chiunque contrae un’obbligazione con la consapevolezza di non avere i mezzi per adempierla, ovvero sottrae garanzie ai creditori, è punito, qualora il fatto non costituisca un altro reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 516 euro.”

🔍 Quando si configura il reato?

L’insolvenza fraudolenta si verifica quando una persona assume un’obbligazione (ad esempio, un prestito, una fornitura, un pagamento rateale) sapendo già di non poterla adempiere.

📌 Elementi essenziali del reato:
Obbligazione contratta (ad esempio, l’acquisto di beni o servizi)
Consapevolezza dell’insolvenza al momento della stipula
Danno per il creditore che non riceve il pagamento

Differenza con la bancarotta fraudolenta

🔹 L’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) può verificarsi senza fallimento ed è punita più lievemente.
🔹 La bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.) richiede una dichiarazione di fallimento e comporta pene molto più severe.

🚨 Attenzione! L’insolvenza fraudolenta è un reato perseguibile a querela di parte, quindi il creditore deve presentare denuncia per avviare il procedimento.

Hai bisogno di una consulenza legale? Contattaci! 📩

📞 [Inserisci il tuo contatto] | 💼 [Inserisci il tuo sito web]

Ti serve un post SEO su questo argomento? 😊

BANCAROTTA FRAUDOLENTA SENTENZE TRIBUNALE DI MILANO 2024

Nel 2024, il Tribunale di Milano ha emesso diverse sentenze rilevanti in materia di bancarotta fraudolenta. Ecco una sintesi di alcune pronunce significative:​

1. Sentenza n. 23577 del 12 giugno 2024

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di F.F. per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per bancarotta impropria da operazioni dolose. In qualità di amministratore della B.Z. s.r.l., fallita nel 2015, F.F. è stato ritenuto responsabile per la distrazione di beni aziendali e l’irregolare tenuta delle scritture contabili.it.wikipedia.org+2studiocerbone.com+2ambientediritto.it+2

2. Sentenza n. 12722 del 27 marzo 2024

La Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Milano riguardante S.P. e M.D.C., coinvolti in attività di traffico organizzato di rifiuti attraverso la “General Service s.r.l.”. M.D.C. è stato condannato anche per bancarotta fraudolenta distrattiva e per operazioni dolose in relazione al fallimento della suddetta società.i

3. Sentenza n. 17324 del 28 marzo 2024 (depositata il 26 aprile 2024)

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di un liquidatore per bancarotta fraudolenta dissipativa. Il liquidatore è stato ritenuto responsabile per non aver tutelato l’integrità del patrimonio immobiliare della società durante la liquidazione, causando un depauperamento a danno dei creditori.

4. Sentenza n. 1800 del 22 novembre 2023 (depositata il 15 marzo 2024)

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di un amministratore unico e di fatto di una s.r.l. per bancarotta documentale semplice. L’imputato aveva omesso, nei tre anni precedenti al fallimento, di tenere i libri e le scritture contabili obbligatorie, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

Queste sentenze evidenziano l’attenzione del Tribunale di Milano nel perseguire condotte illecite legate alla gestione societaria e alla tutela dei creditori.


🔹 ASPETTI GENERALI

1. Quali sono le principali tipologie di bancarotta previste dall’ordinamento italiano?
📌 La legge distingue:

  • Bancarotta fraudolenta (art. 216 L.F.)
  • Bancarotta semplice (art. 217 L.F.)
  • Bancarotta impropria (art. 223 L.F.)

2. Qual è la differenza tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice?
📌 La bancarotta fraudolenta si verifica con dolo (distrazione di beni, falsificazione di scritture contabili, occultamento), mentre la bancarotta semplice deriva da negligenza nella gestione societaria.

3. La bancarotta può essere contestata senza fallimento?
📌 No, è un reato fallimentare e presuppone la dichiarazione di fallimento del soggetto coinvolto.

4. In quali casi si configura la bancarotta fraudolenta patrimoniale?
📌 Quando il soggetto distrugge, disperde, occulta, distrae o dissipa i beni aziendali prima o durante il fallimento.

5. Quali sono gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta?
📌 Soggetto attivo, condotta illecita, dichiarazione di fallimento, dolo specifico.


🔹 ASPETTI PENALI E SANZIONI

6. Qual è la pena prevista per la bancarotta fraudolenta?
📌 Reclusione da 3 a 10 anni, con sanzioni accessorie.

7. È possibile applicare misure interdittive agli amministratori condannati per bancarotta fraudolenta?
📌 Sì, l’interdizione dall’esercizio di impresa può essere disposta.

8. Qual è la pena per la bancarotta semplice?
📌 Reclusione da 6 mesi a 2 anni.

9. La bancarotta fraudolenta è un reato permanente o istantaneo?
📌 Permanente: il reato si perfeziona con la condotta illecita e perdura fino alla dichiarazione di fallimento.

10. Qual è il termine di prescrizione per il reato di bancarotta fraudolenta?
📌 10 anni, aumentabili fino a 15 anni in caso di interruzioni processuali.


🔹 SOGGETTI COINVOLTI

11. Chi può essere imputato per bancarotta fraudolenta?
📌 L’imprenditore fallito, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci e i direttori generali.

12. Un amministratore di fatto può essere perseguito per bancarotta fraudolenta?
📌 Sì, se si dimostra il potere di gestione sostanziale della società fallita.

13. I soci di una società possono rispondere di bancarotta?
📌 Solo se hanno gestito direttamente la società o concorso nel reato.

14. Il liquidatore può essere responsabile di bancarotta fraudolenta?
📌 Sì, se sottrae beni o compie operazioni dolose a danno dei creditori.

15. I creditori possono costituirsi parte civile in un processo per bancarotta?
📌 Sì, e possono chiedere il risarcimento danni.


🔹 ASPETTI PROCESSUALI

16. La bancarotta fraudolenta è un reato perseguibile d’ufficio?
📌 Sì, non serve querela di parte.

17. Qual è il giudice competente per il reato di bancarotta fraudolenta?
📌 Tribunale ordinario – Sezione penale, e in alcuni casi la Corte d’Assise se vi sono reati connessi più gravi.

18. Qual è l’organo che segnala la bancarotta fraudolenta?
📌 Curatore fallimentare, che trasmette la relazione al pubblico ministero.

19. Qual è la differenza tra la bancarotta e l’insolvenza fraudolenta?
📌 La bancarotta presuppone il fallimento, l’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) no.

20. È possibile ottenere il patteggiamento per il reato di bancarotta?
📌 Sì, ma solo con accordo tra imputato e PM e nel rispetto delle condizioni di legge.


🔹 FALLIMENTO E CONSEGUENZE CIVILI

21. La dichiarazione di fallimento può essere revocata?
📌 Sì, con istanza di revoca se mancano i presupposti soggettivi e oggettivi.

22. Quando si verifica la bancarotta impropria?
📌 Quando il fallimento è causato da operazioni dolose di amministratori o dirigenti.

23. La bancarotta fraudolenta può portare alla revocatoria fallimentare?
📌 Sì, se gli atti distrattivi danneggiano la massa fallimentare.

24. Quali sono gli effetti del fallimento sul debitore?
📌 Perdita della gestione del patrimonio e restrizioni giuridiche.

25. Le società di persone possono essere dichiarate fallite?
📌 Sì, con responsabilità illimitata dei soci.


🔹 CASI PARTICOLARI

26. Si può configurare bancarotta fraudolenta con pagamenti preferenziali?
📌 Sì, se favoriscono alcuni creditori a danno della massa.

27. Cosa succede se una società fallita aveva beni intestati a terzi?
📌 Si può agire con revocatoria fallimentare o dimostrare la simulazione.

28. È possibile contestare bancarotta per indebita sottrazione di beni personali?
📌 Sì, se i beni erano usati per attività aziendale.

29. Qual è la differenza tra distrazione e dissipazione?
📌 Distrazione → sottrazione con scopo fraudolento; dissipazione → spreco sconsiderato.

30. Quali atti pre-fallimentari sono più a rischio bancarotta?
📌 Vendite sottocosto, distrazioni, falsificazioni contabili, omessa documentazione.


📌 Vuoi approfondire un caso specifico? Contattaci per una consulenza legale.

📞 [Inserisci il tuo contatto] | 💼 [Inserisci il tuo sito web]


Queste domande e risposte sono molto tecniche e dettagliate. Ti servono in un formato specifico o con un focus particolare? 😊

Hai detto:
MASSA DEI CREDITORI E BANCAROTTA FRAUDOLENTA RELAZIONE DEL CURATORE
ChatGPT ha detto:

Massa dei creditori e bancarotta fraudolenta: il ruolo della relazione del curatore fallimentare

🔹 1. La massa dei creditori e il fallimento

La massa dei creditori è l’insieme dei soggetti che vantano crediti nei confronti dell’impresa fallita. Il fallimento determina la formazione di un concorso tra i creditori, che devono essere soddisfatti secondo le regole della par condicio creditorum e nel rispetto delle prelazioni stabilite dalla legge.

Quando si verifica un fallimento, l’amministrazione del patrimonio fallimentare passa al curatore, che ha il compito di:

  • Verificare le cause del dissesto
  • Accertare eventuali illeciti degli amministratori
  • Tutela della massa attiva a favore dei creditori

🔹 2. La bancarotta fraudolenta e il danno alla massa dei creditori

L’art. 216 L.F. prevede il reato di bancarotta fraudolenta, che può assumere tre forme principali:

  • Bancarotta patrimoniale: distrazione, occultamento o dissipazione di beni della società, con danno alla massa dei creditori.
  • Bancarotta documentale: distruzione o falsificazione della contabilità, impedendo la ricostruzione del patrimonio e degli affari.
  • Bancarotta preferenziale: pagamento illecito di alcuni creditori a discapito di altri.

L’elemento essenziale per configurare il reato è che la condotta illecita abbia arrecato pregiudizio alla massa dei creditori, riducendo il patrimonio disponibile per il riparto.

🔹 3. Il ruolo della relazione del curatore fallimentare

Dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare ha il compito di redigere una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale della società e sulle eventuali condotte illecite degli amministratori. Questa relazione è fondamentale perché:

Accerta la consistenza del patrimonio fallimentare e le cause del dissesto.
Individua eventuali atti di bancarotta fraudolenta come distrazioni o irregolarità contabili.
Segnala al Tribunale e al Pubblico Ministero le condotte penalmente rilevanti.

🔍 Contenuti della relazione del curatore:

  • Stato del patrimonio fallimentare
  • Elenco dei creditori ammessi al passivo
  • Analisi della gestione degli amministratori
  • Esame delle scritture contabili
  • Segnalazione di eventuali condotte fraudolente

🔹 4. Conseguenze della relazione del curatore

Dopo il deposito della relazione, il Pubblico Ministero può avviare un’indagine per bancarotta fraudolenta e altri reati fallimentari. Se emergono condotte illecite, il Tribunale può:
📌 Disporre il sequestro dei beni distratti per tutelare la massa dei creditori.
📌 Promuovere azioni revocatorie fallimentari per recuperare atti di distrazione.
📌 Incriminare gli amministratori, liquidatori o soci coinvolti nel dissesto.

🔹 5. La tutela della massa dei creditori nel processo penale

I creditori possono costituirsi parte civile nel processo per bancarotta fraudolenta per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, il curatore fallimentare può esercitare azioni di responsabilità contro amministratori o sindaci negligenti.

🔎 Conclusione

La relazione del curatore è uno strumento essenziale per accertare il danno alla massa dei creditori e per individuare condotte di bancarotta fraudolenta. Da essa dipendono non solo le azioni di recupero del patrimonio, ma anche le eventuali responsabilità penali degli amministratori della società fallita.

📌 Hai bisogno di una consulenza su casi di bancarotta? Contattaci per una valutazione approfondita.

📞 [Inserisci il tuo contatto] | 💼 [Inserisci il tuo sito web]

Hai detto:
SENTEZE CORTE APPELL OVENEZIA 2024 SU BANCAROTTA FRAUDOLENTA DEL 2024
ChatGPT ha detto:

Nel 2024, la Corte d’Appello di Venezia ha emesso diverse sentenze riguardanti la bancarotta fraudolenta. Di seguito, una sintesi delle principali pronunce:​

1. Sentenza n. 1575/2024 del 9 settembre 2024

In questa sentenza, la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello principale presentato da una banca e ha accolto l’appello incidentale della correntista. La somma inizialmente riconosciuta in primo grado, pari a circa €69.000, è stata rideterminata in €112.852,24, oltre agli interessi di mora ex art. 1284 IV co., portando il totale a circa €170.000. La causa riguardava l’addebito di somme ritenute illegittime sul conto corrente della correntista.orsinialessio.it

2. Sentenza n. 2037/2024 del 20 novembre 2024

La Corte d’Appello di Venezia ha esaminato un caso in cui l’appellante contestava una sentenza del Tribunale di Verona che aveva respinto le sue domande nei confronti di una società. La Corte ha valutato le motivazioni dell’appello e le eccezioni sollevate dalla parte appellata, giungendo a una decisione sul merito della controversia.apps.dirittopratico.it

3. Sentenza n. 1545/2024 del 3 settembre 2024

In questa pronuncia, la Corte d’Appello di Venezia ha affrontato una causa civile in cui l’appellante contestava una decisione del Tribunale di Padova. La Corte ha esaminato le responsabilità professionali di un avvocato e le conseguenze derivanti da presunte scelte difensive errate che avevano portato a una dichiarazione di inammissibilità delle domande attoree.apps.dirittopratico.it

Considerazioni generali

Le sentenze sopra menzionate evidenziano l’attenzione della Corte d’Appello di Venezia nel valutare con rigore le responsabilità legate alla gestione societaria e alla tutela dei diritti dei creditori. È importante notare che, in materia di bancarotta fraudolenta, la Corte analizza sia gli aspetti patrimoniali sia quelli documentali, considerando la condotta degli amministratori e l’eventuale pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.

Per una consultazione completa e dettagliata delle sentenze, si consiglia di accedere alle banche dati giuridiche ufficiali o di contattare direttamente la Cancelleria della Corte d’Appello di Venezia.

L’Avvocato Sergio Armaroli è un professionista con oltre 25 anni di esperienza, operante a Bologna e specializzato in vari settori del diritto, tra cui il diritto penale e, in particolare, la bancarotta fraudolenta.

Profilo Professionale

L’Avv. Armaroli offre assistenza e consulenza legale in diversi ambiti, tra cui:

  • Diritto Penale dell’Impresa: affronta reati societari, fallimentari e fiscali.
  • Diritto Penale: difende persone fisiche e aziende coinvolte in processi penali, con abilitazione alla difesa presso la Corte di Cassazione e altre Magistrature Superiori.avvocatoabologna.it

La sua esperienza copre anche settori come il diritto immobiliare, la responsabilità medica, le separazioni e i divorzi, le successioni e i testamenti.avvocatoabologna.it

Specializzazione in Bancarotta Fraudolenta

L’Avv. Armaroli è riconosciuto come esperto nella difesa in casi di bancarotta fraudolenta, offrendo:

  • Consulenza Legale: analisi dettagliata delle specificità del caso e delle possibili strategie difensive.
  • Assistenza Processuale: difesa tecnica durante tutte le fasi del procedimento penale.
  • Aggiornamento Normativo: conoscenza approfondita delle evoluzioni legislative e giurisprudenziali in materia fallimentare.

La sua competenza si estende anche ad altri reati fallimentari, come l’usura, il riciclaggio e i reati tributari.

Contatti

Per richiedere una consulenza o fissare un appuntamento, è possibile contattare l’Avv. Sergio Armaroli ai seguenti recapiti:

L’Avv. Armaroli riceve su appuntamento presso il suo studio legale a Bologna.avvocatoabologna.it

Conclusione

Se stai cercando un avvocato penalista esperto nella difesa in casi di bancarotta fraudolenta, l’Avv. Sergio Armaroli rappresenta una scelta qualificata e competente, grazie alla sua vasta esperienza e specializzazione nel settore.

1. Sentenza n. 23577 del 12 giugno 2024

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di F.F. per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per bancarotta impropria da operazioni dolose. In qualità di amministratore della B.Z. s.r.l., fallita nel 2015, F.F. è stato ritenuto responsabile per la distrazione di beni aziendali e l’irregolare tenuta delle scritture contabili. La Corte ha sottolineato che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, escludendo che la mera prosecuzione dell’attività sotto altra forma senza un illecito trasferimento di tali rapporti assuma rilevanza.studiocerbone.com

2. Sentenza n. 17324 del 28 marzo 2024 (depositata il 26 aprile 2024)

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di un liquidatore per bancarotta fraudolenta dissipativa. Il liquidatore è stato ritenuto responsabile per non aver tutelato l’integrità del patrimonio immobiliare della società durante la liquidazione, causando un depauperamento a danno dei creditori. La Corte ha ribadito che il liquidatore ha una posizione di garanzia e deve vigilare per impedire atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori e dei terzi.advisora.it

3. Sentenza n. 37159 del 9 ottobre 2024

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna di due amministratori di una società fallita per bancarotta fraudolenta. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili per la distrazione di beni e per l’omessa tenuta della contabilità. La Corte ha evidenziato l’importanza della responsabilità nella gestione aziendale e del dovere di proteggere gli interessi dei creditori.studiolegalebianucci.it+2studiocerbone.com+2studiocerbone.com+2studiolegalebianucci.it

4. Sentenza n. 42448 del 19 novembre 2024

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato un caso di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio. La Corte ha sottolineato che, per la configurabilità del reato, l’elemento soggettivo presenta una struttura complessa che comprende il dolo generico, il dolo specifico di profitto ingiusto e il dolo intenzionale di inganno dei destinatari. La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.studiolegaleramelli.it+2studiocerbone.com+2studiocerbone.com+2

Queste sentenze evidenziano l’attenzione della Corte d’Appello di Milano nel perseguire condotte illecite legate alla gestione societaria e alla tutela dei creditori.

Nel 2024, la Corte d’Appello di Ancona ha emesso diverse sentenze rilevanti in materia di bancarotta fraudolenta. Ecco una sintesi delle principali pronunce:​

1. Sentenza n. 367/2024 del 1° marzo 2024

La Corte d’Appello di Ancona ha esaminato un reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Ancona. La Corte ha confermato la decisione di primo grado, rilevando la sussistenza di un indebitamento significativo della società e l’insufficienza delle attività a copertura del passivo. In particolare, è stato evidenziato un passivo complessivo di oltre 282 milioni di euro, a fronte di attività insufficienti per la soddisfazione dei creditori. ​2. Sentenza n. 215/2024

In questa pronuncia, la Corte ha confermato la responsabilità di un amministratore per evasione fiscale, evidenziando l’obbligo dell’amministratore nella tenuta della contabilità e nella presentazione delle dichiarazioni fiscali. La Corte ha sottolineato che l’affidamento a un commercialista non esonera l’amministratore dai propri obblighi, ribadendo la centralità del ruolo dell’amministratore nella gestione fiscale della società.

3. Sentenza n. 21860/2024 della Corte di Cassazione

Sebbene non emessa dalla Corte d’Appello di Ancona, questa sentenza della Corte di Cassazione riguarda un caso proveniente dal distretto di Ancona. La Corte ha rilevato che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, essendo un reato di pericolo e di dolo generico, si configura anche quando siano state effettuate operazioni sul patrimonio della società che avrebbero potuto danneggiare i creditori, indipendentemente dall’intenzione di danneggiarli. Nel caso specifico, l’amministratore di una s.r.l. fallita è stato condannato per aver distratto fraudolentemente il patrimonio della società attraverso l’acquisto di un ramo d’azienda a un prezzo superiore a quello pattuito. Considerazioni Generali

Le sentenze sopra menzionate evidenziano l’attenzione della Corte d’Appello di Ancona nel perseguire condotte illecite legate alla gestione societaria e alla tutela dei creditori. È importante notare che, in materia di bancarotta fraudolenta, la Corte analizza sia gli aspetti patrimoniali sia quelli documentali, considerando la condotta degli amministratori e l’eventuale pregiudizio arrecato alla massa dei creditori.

Per una consultazione completa e dettagliata delle sentenze, si consiglia di accedere alle banche dati giuridiche ufficiali o di contattare direttamente la Cancelleria della Corte d’Appello di Ancona.

1. Sentenza n. 208/2024 – Udienza dell’11 marzo 2024, deposito il 29 giugno 2024

La Corte ha affermato che integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell’imputata che, nella qualità di amministratrice di una società operante nel settore dell’affittacamere, ha fatto accreditare i pagamenti derivanti dall’attività sul conto corrente intestato al proprio figlio. Tale operazione è stata considerata finalizzata a sottrarre le somme alla destinazione societaria, arrecando pregiudizio ai creditori.

2. Sentenza n. 255/2024 – Udienza del 26 marzo 2024, deposito il 24 giugno 2024

In questa pronuncia, la Corte ha stabilito che costituisce bancarotta per distrazione la condotta dell’amministratore che, fino alla dichiarazione di fallimento, effettua vendite sottocosto in modo sistematico, senza giustificare la destinazione delle merci risultanti dai libri contabili né delle somme ricavate. Tali operazioni hanno determinato un depauperamento del patrimonio sociale, a danno dei creditori.

3. Sentenza n. 590/2024 – Udienza del 25 giugno 2024, deposito il 12 agosto 2024

La Corte ha ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale l’imputato che, dopo aver ricoperto la carica di amministratore unico della società fallita, ha continuato a esercitare di fatto le funzioni amministrative fino al fallimento. La mancata tenuta regolare delle scritture contabili ha impedito la ricostruzione del patrimonio e degli affari societari, configurando il reato contestato.

4. Sentenza n. 481/2024 – Udienza del 4 giugno 2024, deposito il 26 agosto 2024

La Corte ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale dell’amministratore unico di una società edile che, a seguito della crisi dell’attività, ha omesso consapevolmente di tenere regolarmente la contabilità. Tale omissione era finalizzata a rendere difficile la ricostruzione del movimento degli affari patrimoniali, pregiudicando i creditori. ​5. Sentenza n. 368/2024 – Udienza del 7 maggio 2024, deposito il 29 luglio 2024

La Corte ha stabilito che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale le operazioni societarie coordinate volte a distrarre i beni della società, effettuate dagli imputati in qualità di socio unico e amministratore unico. Tali condotte hanno sottratto i beni alla garanzia dei creditori sociali, arrecando loro pregiudizio. Considerazioni Generali

Le sentenze sopra menzionate evidenziano l’attenzione della Corte d’Appello di Perugia nel perseguire le condotte illecite degli amministratori che, attraverso operazioni distrattive o irregolarità contabili, arrecano danno ai creditori sociali. La giurisprudenza sottolinea l’importanza della corretta gestione societaria e della tenuta regolare delle scritture contabili, fondamentali per la tutela del patrimonio sociale e dei diritti dei creditori.

Per una consultazione completa e dettagliata delle sentenze, si consiglia di accedere alle banche dati giuridiche ufficiali o di contattare direttamente la Cancelleria della Corte d’Appello di Perugia.

1. Sentenza n. 1761/2022 del 16 agosto 2022

In questa sentenza, la Corte ha esaminato un caso di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi degli artt. 110 c.p. e 216 co. 2 e 223 co. 1 R.D. 267/1942. I fatti contestati riguardavano la gestione delle scritture contabili da parte degli imputati. La Corte ha rilevato che le accuse erano rimaste generiche e non supportate da prove concrete, sottolineando come la relazione del curatore fallimentare fosse caotica e dubbia nella corrispondenza alla realtà fattuale. Di conseguenza, la Corte ha confermato la nullità della sentenza di primo grado.apps.dirittopratico.it

2. Sentenza del 1° aprile 2022 su bancarotta preferenziale

La Corte ha assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, evidenziando che non sussistevano elementi sufficienti per dimostrare l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori attraverso atti di distrazione patrimoniale.pg-firenze.giustizia.it

3. Sentenza del 14 giugno 2022 nel caso Denis Verdini

La Corte ha confermato la condanna di Denis Verdini per bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale, relativa a prelevamenti non giustificati dalle casse sociali della S.r.l. di cui era amministratore unico. La Corte ha sottolineato l’assenza di delibere assembleari o previsioni statutarie che autorizzassero tali prelievi, configurando così il reato contestato.i2.res.24o.it

4. Sentenza del 29 luglio 2019 su bancarotta fraudolenta per dissipazione

La Corte ha confermato la condanna degli imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, relativa alla vendita anomala di un cespite immobiliare con accollo non perfezionato di un mutuo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha successivamente annullato la sentenza per carenza di motivazione, rilevando che la Corte d’Appello non si era confrontata criticamente con gli specifici motivi di appello presentati dalla difesa.studiolegaleramelli.it

5. Sentenza del 7 dicembre 2023 sull’amministratore di fatto

La Corte ha stabilito che, in tema di bancarotta fraudolenta, per attribuire la qualifica di amministratore di fatto è sufficiente l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, anche se limitato ad alcuni di essi. La valutazione degli “indicatori di capacità gestionale” spetta al giudice di merito, che deve considerare la pregnanza concreta di tali indicatori.advisora.it

Queste sentenze evidenziano l’attenzione della Corte d’Appello di Firenze nel valutare con rigore le responsabilità legate alla gestione societaria e alla tutela dei creditori, sia in ambito patrimoniale che documentale.

BANCAROTTA DOCUMENTALE MILANO PAVIA VICENZA BOLOGNA
Lawyer is currently shaking hands with the client about the success in resolving the case.

La bancarotta fraudolenta ricorre nei casi in cui l’imprenditore distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, espone passività inesistenti (bancarotta fraudolenta patrimoniale); oppure quando sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte, in modo tale da procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li tiene in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (bancarotta fraudolenta documentale), oppure ancora, a scopo di favorire taluni creditori rispetto ad altri esegue pagamenti o simula titoli di prelazione (è la bancarotta fraudolenta preferenziale).

avvocato Bologna penale esperto

Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.

MILANO BOLOGNA PAVIA MONZA VARESE AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA FRAUDOLENT

BOLOGNA MILANO FIRENZE TREVISO VICENZA

PADOVA ROVIGO RAVENNA CESENA FORLI

SEI IMPUTATO DI BANCAROTTA?

AFFIDATI A  UN AVVOCATO ESPERTO

CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

051 6447838

La bancarotta fraudolenta patrimoniale tutela la garanzia dei creditori costituita dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

L’oggetto materiale delle condotte è costituito dai beni dell’imprenditore dotati di valore economico, e dunque l’offesa si concretizza attraverso l’aggressione sul patrimonio del soggetto attivo, ivi ricompresi i diritti di proprietà, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti di godimento derivanti dai rapporti contrattuali, e così via. Parte della giurisprudenza sembra assimilare a questi anche i beni di provenienza delittuosa.

La condotta incriminata consiste quindi nell’impedimento all’utilizzazione dei beni dell’impresa fallita in vista del soddisfacimento dei diritti dei creditori.

MILANO BOLOGNA PAVIA MONZA VARESE AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

 

Abbiamo invece il reato di bancarotta semplice  qualora siano imputabili all’imprenditore fallito  spese personali  eccessive rispetto alle proprie condizioni economiche, operazioni manifestamente imprudenti oppure di aver aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento.

L’avvocato penalista Bologna Sergio Armaroli fornisce inoltre assistenza anche prima che si verifichi lo stato di insolvenza dell’azienda.

La bancarotta fraudolenta preferenziale

Nella bancarotta fraudolenta preferenziale, l’interesse protetto dalla legge è ancora una volta la tutela dei creditori.

Viene punito il preferire alcuni creditori rispetto ad altri creando artefici per tale fine  

Secondo la legge fatte salve le cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.) e i crediti prededucibili (art. 111 l.fall.), i creditori hanno uguale diritto a essere soddisfatti  

MILANO BOLOGNA PAVIA MONZA VARESE AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA La Bancarotta Fraudolenta patrimoniale, art. 216 comma 1 Legge Fallimentare La Bancarotta Preferenziale, art 216 comma 3 Legge Fallimentare La Bancarotta semplice, documentale e patrimoniale, art. 217 Legge Fallimentare

MILANO BOLOGNA PAVIA MONZA VARESE AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

La Bancarotta Fraudolenta patrimoniale, art. 216 comma 1 Legge Fallimentare

La Bancarotta Preferenziale, art 216 comma 3 Legge Fallimentare

La Bancarotta semplice, documentale e patrimoniale, art. 217 Legge Fallimentare

 

BOLOGNA MILANO FIRENZE TREVISO VICENZA

PADOVA ROVIGO RAVENNA CESENA FORLI

SEI IMPUTATO DI BANCAROTTA?

AFFIDATI A  UN AVVOCATO ESPERTO

CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

051 6447838

Gli ambiti di operatività ricoprono tutti i settori del diritto penale ed in particolare:

  • Delitti Contro La Persona

  • Delitti Contro La P.A.

  • Delitti Contro Il Patrimonio

  • Reati Sessuali

  • Reati Economici E Societari

  • Reati Finanziari

  • Reati Fallimentari

  • Reati Contro La Salute E Sicurezza Sul Lavoro

  • Reati Informatici

  • Reati Ambientali

  • Reati Urbanistici

  • Reati Tributari

  • Reati In Materia Di Stupefacenti

  • Reati In Materia Di Privacy

  • Responsabilità Professionale Medica

  • L’avvocato cassazionista Sergio Armaroli di Bologna puo’ assistervi nella preparazione della Vostra difesa nei casi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 n. 1 L.F.), documentale (art. 216 n. 2 L.F.) o preferenziale (art. 216, comma 3, L.F.) e nei casi di bancarotta semplice (art. 217 L.F.), e ai reati a carico degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (art. 223 e 224 L.F.) e aiutarVi a risolvere il Vostro problema giudiziario.

 

BOLOGNA MILANO FIRENZE TREVISO VICENZA

PADOVA ROVIGO RAVENNA CESENA FORLI

SEI IMPUTATO DI BANCAROTTA?

AFFIDATI A  UN AVVOCATO ESPERTO

CHIAMA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

051 6447838

La giurisprudenza da tempo consolidata che le fattispecie penalmente sanzionate nella formulazione della norma fallimentare, si realizzino indipendentemente dalla eventuale successiva dichiarazione di fallimento: infatti, parificando il decreto di ammissione al concordato preventivo (e, prima della recente riforma di cui alla L. 14 maggio 2005, n. 80 ed al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, all’amministrazione controllata), non si è voluto che gravi comportamenti verificatisi prima, e anche in assenza, del fallimento restassero impuniti, sicché esso viene ad assumere la stessa funzione e a svolgere la stessa efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento nelle ipotesi ordinarie di bancarotta (v, di recente, Cass. Sez. V 18 settembre 2007 n. 39307 e 2 marzo 2011 n. 15061).

Infatti, il D.L. n. 35 del 2005, e la L. n. 80 del 2005, hanno eliminato dalla L. Fall., articolo 180, qualsiasi riferimento all’automatismo della conversione del concordato preventivo in fallimento (facendo però salve le ipotesi in qualche modo ‘sanzionatorio’ tuttora previste dalla L. Fall., articolo 173), affidando la stessa conversione all’iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero, nonché alla previa verifica dello stato d’insolvenza.

 

MILANO BOLOGNA PAVIA MONZA VARESE AVVOCATO DIFENDE PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA

 

Attenzione: Diritto penale breve vademecum-avvocato penalista Bologna

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 26 aprile 2012, n.16000 – Pres. Scalera – est. Sabeone

Ritenuto in fatto

  1. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 novembre 2011, ha convalidato il fermo, applicando contestualmente la misura cautelare personale della detenzione in carcere, di D.P. indagato, quale beneficiario economico di operazioni poste in essere da legali rappresentanti della Fondazione, per alcuni delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione in danno della Fondazione San Raffaele del Monte Tabor, ammessa al concordato preventivo con decreto 27 ottobre 2011 del Tribunale di Milano.
  2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo dei proprio difensore, lamentando:
  3. a) una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità delle norme penali in tema di bancarotta al concordato preventivo, a seguito della modifica di cui alla novella della legge 80/2005;
  4. b) una violazione di legge e un vizio di motivazione sul punto dell’applicabilità delle norme penali al concordato preventivo che abbia quale presupposto finanziario la mera crisi dell’impresa non derivante da insolvenza;
  5. c) una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all’applicazione di una misura cautelare in costanza di concordato preventivo, in violazione della disposizione di cui all’articolo 238 L.Fall.;
  6. d) una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla omessa indicazione del delitto presupposto del delitto di cui all’articolo 648 bis cod.pen., contestazione alternativa effettuata dal GIP;
  7. e) una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari nascenti dal pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato.
  8. Risulta, altresì, depositato un motivo aggiunto di ricorso che evidenzia una violazione di legge e una illogicità della motivazione in merito alla sussistenza degli indizi di un concorso nei contestati delitti di bancarotta.
  9. Risulta, infine, proposta all’udienza avanti questa Corte questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, della novella di cui alla legge 80/2005 nella parte in cui ha introdotto la possibilità di ricorrere alla procedura di concordato preventivo anche in caso di ‘crisi’ dell’azienda e non soltanto in caso d’insolvenza.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
  2. Alla luce di un recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 30 settembre 2010 n. 43428) in tema di modifiche dell’istituto del concordato preventivo e loro incidenza in campo penale devono premettersi alcune considerazioni in punto di diritto.

La compresenza nell’istituto del concordato preventivo di componenti privatistiche e pubblicistiche non può dirsi superata a seguito delle sensibili modifiche della sua disciplina intervenute in anni recenti (in forza, in particolare, del D.L. 14 marzo 2005; n. 35, convertito in L 14 maggio 2005, n. 80, e del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169).

Le principali novità progressivamente introdotte sono, innanzitutto, costituite dalla modificazione dei presupposto di accesso alla procedura, ora individuato nello stato di crisi dell’impresa, la cui nozione non è stata, peraltro, definita dal legislatore se non per la precisazione contenuta nell’inedito comma 2, del nuovo testo della L. Fall., articolo 160, introdotto dal D.L. n. 273 del 2005 (convertito in L. n. 51 del 2006), secondo il cui ultimo comma ‘per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza’.

Lo stato d’insolvenza è rimasto, dunque, presupposto della procedura concorsuale, ancorché la suddetta allargata formula normativa lasci intendere che alla stessa possa accedere anche l’imprenditore che versi in una situazione di difficoltà non ancora identificabile con quella di dissesto.

Il che evoca sia situazioni in cui l’impresa versi nell’impossibilità di adempiere le obbligazioni in scadenza, sia situazioni di squilibrio irreversibile, sia situazioni in cui è agevolmente pronosticabile il verificarsi, nell’immediato, di uno di tali inconvenienti.

Ciò vale, incidenter tantum, a ritenere non condivisibile l’eccezione di non conformità della suddetta normativa al principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, sollevata nell’interesse del ricorrente, posto che rientra nei poteri discrezionali del legislatore equiparare quoad poenam situazioni concretamente diverse ma aventi in comune la medesima finalità della tutela dei creditori a fronte dell’attività del debitore non ancora impossibilitato del tutto alla fisiologica estinzione delle proprie obbligazioni.

L’amministrazione controllata aveva, a sua volta, come finalità primaria il risanamento dell’impresa e il ripristino della sua solvibilità o, meglio, il recupero della solvibilità in conseguenza del risanamento dell’impresa, non aveva natura liquidatoria né effetto immediatamente satisfattivo delle pretese creditorie ma, per così dire, dilatorio, nel senso che il debitore era obbligato a soddisfare integralmente tali pretese dopo la chiusura della procedura, se il risanamento finanziario fosse stato conseguito.

La struttura normativa del concordato preventivo, viceversa, prescinde da qualsiasi idea di necessaria protrazione dell’attività imprenditoriale ed è orientata ad assicurare effetti meramente liquidativi dei crediti attraverso qualsiasi forma ma in misura, di norma, falcidiata.

In secondo luogo, la riforma ha provveduto all’eliminazione, nell’articolo 160 L. Fall., dei requisiti di meritevolezza per l’ammissione alfa procedura, nonché all’esclusione di qualsiasi sindacato giudiziale sul merito della proposta di concordato preventivo, la cui omologazione, ai sensi del nuovo articolo 180 L. Fall., avviene ora per decreto sulla base della mera verifica del raggiungimento delle maggioranze prescritte nell’adunanza dei creditori e della regolarità formale della procedura seguita.

Al debitore viene concessa una più ampia autonomia nella scelta dei contenuti del piano concordatario e la possibilità di suddividere i creditori in classi omogenee (all’interno delle quali devono essere raggiunte autonome maggioranze in sede di deliberazione del concordato) cui proporre anche trattamenti differenziati e viene invece richiesto, dal nuovo testo dell’articolo 161 L. Fall., di asseverare la proposta attraverso la relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario.

La continuità tra concordato e fallimento, in qualche modo spezzata dal mutamento del presupposto per l’instaurazione della concorsualità, è stata poi ulteriormente ridimensionata.

Infatti, il D.L. n. 35 del 2005, e la L. n. 80 del 2005, hanno eliminato dalla L. Fall., articolo 180, qualsiasi riferimento all’automatismo della conversione del concordato preventivo in fallimento (facendo però salve le ipotesi in qualche modo ‘sanzionatorio’ tuttora previste dalla L. Fall., articolo 173), affidando la stessa conversione all’iniziativa dei creditori o del Pubblico Ministero, nonché alla previa verifica dello stato d’insolvenza.

Alla luce del contenuto delle modifiche illustrate non v’è dubbio che la riforma si sia mossa nella direzione dell’esaltazione del profilo negoziale dell’accordo intervenuto tra l’imprenditore e i suoi creditori e del contestuale ridimensionamento degli aspetti processuali dell’istituto.

La natura del concordato ‘riformato’ appare connotata ormai da una prevalenza di elementi privatistici, che denunciano la volontà di contrarre l’intervento statuale nella procedura anticipatola, rafforzando invece il ruolo di protagonisti di debitore e creditori.

Da ultimo va ricordato che la L. Fall., articolo 236, il cui comma 2, n. 1, estende, in caso di concordato preventivo agli amministratori; direttori generali, sindaci e liquidatori di società le incriminazioni di cui ai precedenti articoli 223 e 224 (relativi ai reati propri dei medesimi soggetti), non ha subito, per quanto qui interessa, modifica alcuna.

La lettura del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, articolo 236, comma 2, n. 1, chiarisce che ‘nel caso di concordato preventivo, si applicano le disposizioni degli articoli 223 e 224 (della stessa legge) agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società’.

Norma che, quindi, rende applicabili le disposizioni sulla bancarotta impropria, quella commessa, cioè, dagli amministratori di società, alla ipotesi di concordato preventivo avendo parificato, quanto agli effetti penali, il decreto di ammissione al concordato preventivo alla sentenza dichiarativa di fallimento.

  1. È, inoltre, giurisprudenza da tempo consolidata che le fattispecie penalmente sanzionate nella formulazione della norma fallimentare, si realizzino indipendentemente dalla eventuale successiva dichiarazione di fallimento: infatti, parificando il decreto di ammissione al concordato preventivo (e, prima della recente riforma di cui alla L. 14 maggio 2005, n. 80 ed al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, all’amministrazione controllata), non si è voluto che gravi comportamenti verificatisi prima, e anche in assenza, del fallimento restassero impuniti, sicché esso viene ad assumere la stessa funzione e a svolgere la stessa efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento nelle ipotesi ordinarie di bancarotta (v, di recente, Cass. Sez. V 18 settembre 2007 n. 39307 e 2 marzo 2011 n. 15061).

Il legislatore, con norma espressa, ha poi consentito, ai soli fini procedimentali, di ‘anticipare’ l’iniziativa del Pubblico Ministero, rispetto ai termini ‘naturali’ propri del diritto penale sostanziale.

La L. Fall., articolo 238, comma 2 è, infatti, norma che permette (in deroga a quanto previsto dal precedente comma) uno scollamento tra la consumazione del reato e la sua persecuzione giudiziale.

L’esercizio ‘anticipato’ dell’attività processuale è, comunque, imposta al Pubblico Ministero, nell’ambito rigidamente circoscritto da tre limitazioni: tipologia della fattispecie (la norma accenna testualmente alla L. Fall., soli articoli 216, 217, 223, 224, riferimento che, per quanto riguarda i casi di restrizione della libertà, non può che avere carattere tassativo); le ipotesi della L. Fall., precedente articolo 7, o altro grave motivo; il già esistente o il contemporaneo inoltro dell’istanza di fallimento).

La norma, come riconosciuto dall’unanime dottrina, rappresenta una deroga ai principi generali, consentendo l’esercizio della attività repressiva penale prima della dichiarazione di fallimento e, quindi (per quanti aderiscono alla giurisprudenza della Corte di Cassazione) in epoca antecedente alla consumazione del delitto.

La ragione della disposizione è agevolmente rinvenibile nella esigenza di interrompere comportamenti la cui protrazione, alta luce della già maturata insolvenza, renda definitivo o più dannoso l’esito della condotta delittuosa, atteso quello che si prospetta come inevitabile ed imminente perfezionamento del momento consumativo.

Da tanto discende che il legislatore ha dato rilevanza, per i limitati (ma per nulla irrilevanti) fini di ordine processuale, non già al fatto illecito, completo in tutti i suoi elementi, bensì anche soltanto a meri profili di probabile lesione agli interessi dei creditori, in seno ad una condotta che è ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo dell’insolvenza (ed indefettibile premessa alla procedura concorsuale).

Al contempo, questa Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile in siffatto contesto l’emissione di misure cautelari, non avendo evidentemente considerato che la mancata consumazione del delitto si risolvesse in una ostacolo incompatibile con la nozione di ‘gravi indizi di colpevolezza’, quali richiesti dall’articolo 273 cod. proc. pen., comma 1 (v. Cass. Sez. V 19 dicembre 2005 n. 8363 e 16 aprile 2007 n. 21288).

  1. Quanto fin qui espresso rende quasi integralmente condivisibile la motivazione del Giudice dell’impugnata ordinanza.

Infatti, anche la sussistenza delle esigenze cautelari è stata logicamente evidenziata nella parte finale della motivazione dell’impugnata ordinanza e corrisponde ai parametri fissati dalla legge (articolo 274 cod. proc. pen.), così come interpretati dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte.

Invero, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per fondare la misura (v. Cass. Sez. VI 12 dicembre 1995 n. 4829).

  1. Quello che la Corte ritiene, però, meritevole di un esame più approfondito è l’aspetto, che non risulta concretamente sviluppato dai Giudici del merito, dell’esistenza del dolo del concorrente extraneus nell’ambito del contestato reato proprio di bancarotta per distrazione.

Oggetto della presente vicenda è, infatti, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in capo al percettore quale concorrente extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, di determinate somme versate dall’imprenditore che, successivamente, sia stato ammesso al concordato preventivo.

Questa Corte ha già sottolineato che, se è di massima legittimo ipotizzare il concorso del terzo percipiente nel reato dell’imprenditore fallito, occorre, tuttavia, che non sia posta in dubbio la sua conoscenza dello stato di decozione dell’impresa da cui il denaro proviene (v. oltre le citate Cass. Sez. V 22 aprile 2004 n. 23675 e 27 ottobre 2006 n. 41333 da ultimo, sempre Cass. Sez. V 23 marzo 2011 n. 16388 e 26 aprile 2011 n. 27367).

Invero, il tratto saliente della nozione di ‘distrazione fraudolenta’ in sé comporta la consapevole ed ingiustificata esposizione a repentaglio delle ragioni dei creditori.

La configurazione dell’elemento psicologico è agevole se riferita alla posizione dell’imprenditore: per costui è del tutto logico supporre la conoscenza della consistenza dei proprio patrimonio: dunque, anche dei meccanismi produttivi di profitto nonché dei possibili benefici che l’impiego di denaro può procurare alle sorti dell’impresa, nonché del limite oltre il quale l’uscita di ricchezza rappresenta un serio rischio di insolvenza.

Per questo versante è corretto ritenere completa la rappresentazione della propria realtà economica e sufficiente ad integrare la penale responsabilità, pertanto, con la dimostrazione di un dolo generico.

Ma così non può dirsi per chi, non disponendo di una completa valutazione di questo compendio informativo, non necessariamente ricavi dal dato di uscita del denaro un giudizio di concreto e serio repentaglio agli interessi creditori, tanto più se il versamento sia finalizzato ad un (fondatamente) sperato e perseguito incremento della produttività e di profitto (esito che, se raggiunto, elide il danno da reato).

Dunque, per la corretta valutazione della posizione dell’extraneus, il Giudice deve giovarsi di una rigorosa dimostrazione del sufficiente contenuto rappresentativo dell’elemento psicologico, focalizzato sul concreto rischio di insolvenza, anche se non qualificato da una specifica volontà di cagionare danno ai creditori dell’imprenditore.

Il che non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tribunale a quo omesso di motivare in ordine alla consapevolezza in capo all’odierno ricorrente dello stato di ‘grave crisi’ della Fondazione da cui aveva ricevuto le cospicue somme di denaro indicate nel capo d’imputazione.

Il ricorso va, in definitiva, accolto, ogni altro motivo assorbito e l’impugnata ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

P.T.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Originally posted 2021-07-10 05:25:20.