REATI FINANZIARI BOLOGNA MILANO
REATI INFORMATICI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO
REATI INFORMATICI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

assenza di ulteriori elementi indiziari, la semplice titolarità della Poste Pay beneficiaria dell’illecito accredito non è sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di frode informatica, essendo necessario accertare se il predetto titolare sia responsabile dell’invio della mail o del sms contenente il link che ha reso possibile l’abusiva intromissione nel sistema informatico
Cassazione penale , sez. II , 28/10/2022 , n. 2682
In assenza di ulteriori elementi indiziari, la semplice titolarità della Poste Pay beneficiaria dell’illecito accredito non è sufficiente a dimostrare la penale responsabilità in ordine al reato di frode informatica, essendo necessario accertare se il predetto titolare sia responsabile dell’invio della mail o del sms contenente il link che ha reso possibile l’abusiva intromissione nel sistema informatico. Cassazione penale , sez. II , 28/10/2022 , n. 2682
Lo sola titolarità di una Poste pay su cui vengono accreditate somme sottratta tramite phishing non comporta di per sé la responsabilità a titolo di frode informatica
Cassazione penale , sez. V , 08/05/2024 , n. 40295
Viola le direttive – quand’anche implicite, ma chiare – del datore di lavoro il dipendente che, pur in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al titolare delle credenziali di accesso ad un sistema informatico aziendale, se le faccia rivelare per farvi ingresso senza averne specifica autorizzazione: essendo sufficiente a rendere manifeste tali direttive la stessa protezione dei dati mediante credenziali di accesso. Anche in caso di prescrizione del reato penale, è confermato il diritto della parte civile di vedersi risarcire i danni patiti per le correlate violazioni di indubbia natura civilistica.

T.A.R. , Roma , sez. IV , 24/01/2024 , n. 1393
Va esente da responsabilità – in relazione ai contenuti memorizzati da terzi sulla rete – il fornitore di servizi di hosting che non è a conoscenza delle attività illecite che avvengono tramite i propri servizi, sempre che, non appena conosciuti tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso, e ciò anche ove dotato di un sistema di controllo automatizzato non per il solo fatto che il software contempli l’astratta possibilità, in un numero limitato di casi, di sottoporre una singola inserzione a revisione umana, dovendo tale circostanza essere, al contrario, allegata e dimostrata in concreto per poter ritenere in giudizio che il provider si sia venuto a trovare in una condizione di effettiva conoscenza dell’inserzione illecita idonea a giustificare un addebito a suo carico a titolo di concorso nella commissione dell’altrui illecito.
Cassazione penale , sez. V , 14/07/2023 , n. 33285
Integra il delitto di falso in documento informatico pubblico l’inserimento di dati relativi al superamento di esami mai sostenuti in un sistema digitale universitario avente un carattere ausiliare rispetto all’archivio cartaceo, e cioè una funzione potenzialmente e provvisoriamente probatoria (fattispecie in cui è stata comunque affermata la prescrizione).
Cassazione penale , sez. un. , 29/02/2024 , n. 23756
Si applica l’art.270 c.p.c. per l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera
Procedimento penale
Cassazione penale , sez. un. , 29/02/2024 , n. 23756
In materia di ordine europeo di indagine, l’acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, ed effettuate su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini, non è disciplinata dall’ art. 234-bis c.p.p. , che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, trovando, invece, applicazione a tal fine la disciplina di cui all’ art. 270 c.p.p.
Cassazione penale , sez. un. , 29/02/2024 , n. 23755
In materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’ art. 234-bis c.p.p. , che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p. (Fattispecie in tema di prove, costituite da messaggi scambiati su chat di gruppo mediante un sistema cifrato, già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione).
Cassazione penale , sez. V , 07/09/2021 , n. 42183
Sul delitto di installazione di apparecchiature per intercettare e quello di frode informatica
furto, rapina e delitti contro il patrimonio
Cassazione penale , sez. V , 07/09/2021 , n. 42183
In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell’alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode.
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