AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA ? ASSEGNO DIVORZILE

AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA ? ASSEGNO DIVORZILE

La Cassazione  a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito che:

COSA CAMBIA?

Quando è pronunciata  con sentenza, lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui all’art. 4 della Legge 898/70,

accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.

Secondo la Cassazione  questa va intesa come “concreta impossibilità di mantenere o ricostruire il consorzio familiare per effetto della definitiva rottura dell’unione fra coniugi, come cessazione della convivenza, della comune organizzazione e gestione della famiglia” (Cass. 17 giugno 1998 n. 6031).

La sez. I della Corte di cassazione, con ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4224 accoglie il ricorso proposto dal coniuge richiedente l’assegno divorzile e annulla la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’attribuzione di tale assegno, fondando la propria decisione sulla rinuncia all’assegno di mantenimento fatta nel giudizio di separazione e sulla mancata dimostrazione di un peggioramento della situazione economica rispetto a quella sussistente al momento della separazione stessa.

La Corte, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287, rinvia al giudice del merito per l’accertamento degli aspetti perequativi/compensativi e dunque per un nuovo esame della domanda di assegno divorzile alla luce della nuova interpretazione dell’art. 5, comma 6, della Legge 898/1970.

La sentenza definitiva del scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili produce tra le parti sia effetti personali (ad ex. la possibilità per entrambi i coniugi di contrarre nuove nozze, la perdita per la moglie del cognome del marito, etc.) sia effetti patrimoniali; in riferimento a questi ultimi, di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel comma 6, dell’art. 5 della Legge 898/70, secondo la quale “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, […] dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

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 1) “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimoni