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CASS 2022  DICHIARAZIONE INCOMPLETA NON è OMESSA

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reati informatici
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Con Sentenza 14 febbraio 2022, n. 5141, la Corte di Cassazione ha previsto che la dichiarazione “in bianco”, vale a dire incompleta in quanto non compilata in uno o più quadri, non configura il reato di “omessa dichiarazione” (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000), bensì quello di “dichiarazione infedele” (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000):

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  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
  2. a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
  3. b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Si è infatti valorizzato, a conforto della necessaria distinzione tra “assoluta omessa presentazione” e “mancata dichiarazione di redditi imponibili”, il tenore letterale dell’art.1, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che, nel disciplinare il contenuto della dichiarazione dei redditi, prevede espressamente che la stessa debba “contenere l’indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili…” e che “i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell’accertamento e delle sanzioni”, in tal modo deducendosi che, nell’ipotesi in cui non siano indicati gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili (tanto più se, come nel caso di specie, la mancata indicazione sia stata solo parziale, riguardando un solo quadro), la dichiarazione si deve ritenere presentata e solo i singoli redditi (fondiario, di impresa, di lavoro autonomo), si devono considerare non dichiarati (così Sez. 5 civ., n. 24107/13 del 17/12/2012, non mass.).

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA INFO
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Nella fattispecie, la Suprema Corte ha assolto dal reato di omessa dichiarazione il contribuente il quale, nei termini di legge, aveva trasmesso la dichiarazione dei redditi “sostanzialmente in bianco”, non avendo compilato il quadro RS del Modello.

Secondo la cassazione  il reato di omessa dichiarazione si configuri solo nelle radicali ipotesi in cui:

il contribuente non trasmetta agli uffici competenti la dichiarazione;

la dichiarazione sia inesistente.

Originally posted 2022-11-27 16:32:22.