SFRUTTAMENTO FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIFENDE

SFRUTTAMENTO FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA DIFENDE

Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

  “E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 (lire 500.000)5 a euro 10.329 (lire 20.000.000)5 , salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del Codice penale:

1)  chiunque, trascorso il termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2)  chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3)  chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenza, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;7

4)  chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;8

5)  chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6)  chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7)  chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8)  chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui7 8.

  In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d’esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell’esercizio.

  I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano”.

5Importo così modificato dall’art. 113, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

6L’art. 1, comma 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 4; 5, commi da 1 a 3; da 6 a 15.

7La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre – 20 dicembre 2019, n. 278 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2019, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 3) e 8), prima parte, sollevate in riferimento agli artt. 1325 e 27 della Costituzione.

8La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo – 7 giugno 2019, n. 141 (Gazz. Uff. 12 giugno 2019, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), sollevate in riferimento agli artt. 231325, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione.

9Vedi, anche, gli artt. 9 e 10, L. 11 agosto 2003, n. 228.

 

 

 

n tema di confisca di immobili serviti a commettere il reato di sfruttamento della prostituzione, deve essere ritenuta incensurabile la sentenza che l’abbia disposta sulla base di congrua motivazione circa il pericolo che l’ulteriore disponibilità degli stessi, da parte dell’imputato, costituisca ragione incentivante alla reiterazione della condotta criminosa, resa ancora più probabile dai suoi numerosi precedenti specifici, dai quali sia tratta altresì la dimostrazione del nesso strumentale di esclusiva destinazione di detti immobili all’esercizio della prostituzione (hanno, al riguardo, i giudici di secondo grado sottolineato che l’imputato ha “regolarmente” – nel senso di scelta costante e metodica – “ceduto tutti gli appartamenti in sua proprietà” per l’esercizio del meretricio: attività nella quale continuerebbe, ove ne restasse in possesso). Trattasi, infatti, di valutazioni di merito ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico e non contrastanti con il principio di effettività causale, che deve contraddistinguere il nesso tra disponibilità della cosa e sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato: destinazione che non va necessariamente ricavata da elementi oggettivi, inerenti alla struttura della cosa, potendo tale nesso strumentale desumersi dalla condotta del soggetto, che, secondo adeguato apprezzamento di merito, risulti univocamente e costantemente volta all’uso della cosa stessa in funzione della consumazione di reati.

Come abbiamo già precisato, la nozione di favoreggiamento deve ritenersi comprendente anche la fattispecie dell’agevolazione, la quale, nella legislazione previgente, era distintamente individuata. A seguito dell’introduzione del codice Rocco prima, e della Legge Merlin poi, con la conseguente unificazione delle due tipologie di condotta, si deve intendere quale favoreggiamento l’azione tendente non tanto ad agevolare una persona, bensì la prostituzione di una persona, essendo sufficiente un rapporto causale consistente nel porre in essere le condizioni affinché l’esercizio della prostituzione si possa realizzare nella sua interezza.

Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona favorendo in qualsiasi modo la prostituzione altrui, così che non si rende necessaria una condotta attiva, essendo sufficiente ogni forma di interposizione agevolativa quale quella di mettere in contatto il cliente con la prostituta (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 marzo 2001, n. 10938).

Il reato di favoreggiamento della prostituzione esige una concreta attività di intermediazione, che non sussiste nel caso in cui il cliente della prostituta, prelevata la stessa dalla pubblica via e consumato il rapporto sessuale, la riaccompagni nello stesso luogo ove con la propria auto l’aveva prelevata. Tale condotta, pertanto, è del tutto priva di rilevanza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 18 maggio 2011, n. 36392). In altra recente pronuncia si legge che L’accompagnamento in auto della prostituta sul luogo del meretricio configura il reato di favoreggiamento della prostituzione quando risulti funzionale all’agevolazione della prostituzione, sulla base di elementi sintomatici, quali, ad esempio, la non occasionalità o l’espletamento di attività ulteriori rispetto al suo accompagnamento. (Cass. Pen., sez. III, sentenza 16 luglio 2013, n. 37299).

 

Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 09/11/2021, n. 407 (rv. 282415-01)

REATI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – Prostituzione – Sfruttamento – Condotta commessa con violenza o minaccia – Riduzione in schiavitù – Elementi distintivi

In tema di sfruttamento della prostituzione, l’ipotesi aggravata dall’uso della violenza o della minaccia differisce dalla fattispecie di riduzione in schiavitù in quanto, nel primo caso, il soggetto sfruttato sceglie comunque volontariamente di esercitare il meretricio, mentre, nel secondo caso, l’uso della violenza o minaccia determina uno stato di soggezione, intesa come significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della vittima. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 23/06/2020)

I reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione hanno natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un’unica condotta idonea a configurarli, quanto nella reiterazione di più azioni omogenee le quali, pur costituendo di per sé reato se considerate isolatamente, danno vita ad un unico reato, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico coincidente con la consumazione e cessazione dell’abitualità. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 10/04/2018)

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 17/09/2019, n. 364 (rv. 278392-05)

REATI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME – Prostituzione – Favoreggiamento – Appartenenti alle forze dell’ordine – Omesso impedimento dei reati – Concorso nel reato di favoreggiamento e sfruttamento – Configurabilità

Commette concorso nel reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, l’agente della polizia di Stato che, frequentando regolarmente un locale notturno, anche consumando rapporti sessuali senza pagare alcun corrispettivo, non impedisca ai gestori del locale lo svolgimento dell’attività di meretricio, in quanto la qualifica di agente di polizia giudiziaria comporta l’assunzione di una particolare posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40 cod. pen., avente come contenuto l’obbligo giuridico di evitare l’agire illecito di terzi. (Conf. Sez. 3, n. 3100/1996, Rv. 205000). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 10/04/2018)

 

 

 

 

Il TU Imm. ha riproposto all’art. 12, comma 1, la norma previgente (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39 che, all’art. 3, comma 8, sanzionava con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2 milioni di lire chiunque compie attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente decreto, prevedendo due circostanze aggravanti ad effetto speciale – l’avere agito con il dolo specifico di lucro e in tre o più persone – con un considerevole incremento di pena: reclusione da 2 a 6 anni e multa da 2 a 50 milioni di Lire), prevedendo soltanto un lieve incremento sanzionatorio (la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 30 milioni).

Al comma 3 si prevedevano due gruppi di circostanze aggravanti ad effetto speciale per il fatto di cui al comma 1:

  1. a) l’avere commesso il fatto a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero se il fatto riguardava l’ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto era commesso mediante l’utilizzo di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti.

In queste ipotesi la pena era della reclusione da quattro a dodici anni, invariata quella pecuniaria.

  1. b) Se, invece, il fatto era commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o al suo sfruttamento, ovvero riguardava l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena era della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di cinquanta milioni di lire per ogni persona favorita.

 

 

 

 

Originally posted 2022-07-13 07:38:08.