STALKING DEL LAVORATORE E MOBBING IMPORTANTE CASS 2022 N. 12827

STALKING BOLOGNA COMPORTAMENTO ELEMENTI CONDANNE

STALKING BOLOGNA COMPORTAMENTO ELEMENTI CONDANNE

E’ configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell’art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l’esercizio della violenza e contempla un evento – l’alterazione delle abitudini di vita della vittima – di ampiezza mollo maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall’art. 610 cod. pen.

Tribunale Milano, Sez. IX, 15/06/2021, n. 5678

E’ configurabile il concorso tra il delitto di violenza privata e quello di atti persecutori, non sussistendo tra di essi un rapporto strutturale di specialità unilaterale ai sensi dell’art. 15 cod. pen., dal momento che il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., diversamente dal primo, non richiede necessariamente l’esercizio della violenza e contempla un evento – l’alterazione delle abitudini di vita della vittima – di ampiezza mollo maggiore rispetto alla costrizione della vittima ad uno specifico comportamento, che basta ad integrare il delitto previsto dall’art. 610 cod. pen.

Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 10/07/2020, n. 23375 (rv. 279601-01)

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – In genere – Atti persecutori – Molestie – Differenze

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestatrici). (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA’ BOLOGNA, 07/01/2020)

avvocato stalking Bologna
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Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 10/07/2020, n. 23375 (rv. 279601-01)

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – In genere – Atti persecutori – Molestie – Differenze

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all’art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all’art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori, la prova del turbamento psicologico causato alla vittima deve essere ancorata non soltanto alle dichiarazioni rese dalla stessa ma anche alla obiettiva natura delle condotte molestatrici). (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA’ BOLOGNA, 07/01/2020)

Riappacificazione tra vittima e persecutore – Rilevanza – Fattispecie

denunce querela bologna
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Nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore possono costituire un “elemento concreto” idoneo, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione e l’utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/01/2021, n. 8895 (rv. 280641-01)

PROVE – Mezzi di prova – Testimonianza – Oggetto e limiti – Persona offesa – Persona offesa dal reato di atti persecutori – Dichiarazioni rese durante le indagini – Acquisizione al fascicolo per il dibattimento – Presupposti – Riappacificazione tra vittima e persecutore – Rilevanza – Fattispecie

Nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore possono costituire un “elemento concreto” idoneo, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione e l’utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse). (Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 04/03/2019)

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 18/01/2021, n. 8895 (rv. 280641-01)

PROVE – Mezzi di prova – Testimonianza – Oggetto e limiti – Persona offesa – Persona offesa dal reato di atti persecutori – Dichiarazioni rese durante le indagini – Acquisizione al fascicolo per il dibattimento – Presupposti – Riappacificazione tra vittima e persecutore – Rilevanza – Fattispecie

Nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore possono costituire un “elemento concreto” idoneo, ai sensi dell’art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione e l’utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse). (Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 04/03/2019)

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 19/01/2021, n. 12055 (rv. 281021-01)

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – In genere – Atti persecutori – Contestazione “aperta” – Decorrenza della prescrizione – Riferimento alla data della sentenza di primo grado

Nel delitto di atti persecutori, che è reato abituale, il termine finale di consumazione, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l’accertamento processuale e dal quale decorre il termine di prescrizione del reato in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 24/09/2020)

Il delitto di cui all’art. 612 bis c.p. è da ritenersi plurioffensivo; esso, infatti, tutela non solo la libertà morale della persona, ma, anche, la tranquillità della stessa, e vorremmo dire la “serenità psicologica” [Cadoppi, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, in Gdir, 2009, 19, 52; Maugeri, 103 s.; Macrì, sub art. 612 bis c.p., in Tratt. Cadoppi, Canestrai, Manna, Papa, IX, I delitti contro la libertà sessuale, la libertà morale, l’inviolabilità del domicilio e l’inviolabilità dei segreti, Torino, 2011, 362; in senso critico Fiandaca, Musco, 5, secondo i quali, pur essendo il delitto in parola reato plurioffensivo, l’integrità psichica del soggetto deve essere intesa in termini di salvaguardia se non di una vera e propria “serenità psicologica” della persona presa di mira (obbiettivo di tutela troppo ambizioso per essere perseguito con le semplici risorse punitive), quantomeno di garanzia di una “pace giuridica individuale” concepita come libertà da ansie o timori eccessivi].

La fattispecie in esame, inoltre, tutela anche la salute psico-fisica della vittima; tale assunto è confermato dal dettato normativo dell’art. 612 bis c.p., il quale richiede, tra le varie ipotesi, che la condotta sia realizzata in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura (Maugeri, 105).

La tutela penale, infine, si spinge sino ad includere i beni giuridici della vita e dell’incolumità individuale, visto che la condotta dello stalker può essere tale da ingenerare nella vittima un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e visto che, non di rado, lo stalking si manifesta come un “crescendo”, partendo da episodi innocui per sfociare nella violenza, fino, seppur non frequentemente, in brutali omicidi (Cadoppi, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, 52; Fiandaca, Musco, 5).

Va peraltro rilevato che non è necessaria la lesione cumulativa di detti beni giuridici, poiché anche la lesione di uno di essi è sufficiente a determinarne l’offensività (Cadoppi, Efficace la misura dell’ammonimento del questore, 52).

Soggetto Attivo “chiunque” (Fiandaca, Musco, 5); il legislatore, infatti, non richiede in capo all’autore del reato, né la presenza di speciali requisiti positivi di capacità, né, tantomeno, l’assenza di speciali requisiti negativi. In definitiva, il delitto di «Atti persecutori» è un reato comune, che può, quindi, essere commesso da qualsiasi soggetto destinatario di doveri e/o obblighi penalmente sanzionati (Macrì, sub art. 612 bis c.p., in Tratt. Cadoppi, Canestrai, Manna, Papa, 363).

Anche il soggetto passivo, cioè colui che subisce l’esecuzione del reato, è indicato con un’espressione priva di carattere selettivo: “taluno” è il generico destinatario delle condotte tipizzate dal legislatore.

La scelta del legislatore di non precisare le qualità dei soggetti coinvolti è condivisibile; non esiste, infatti, una sola tipologia di autore di atti persecutori, ma ne esistono diverse, così come diverse sono le tipologie di vittima (Mattheudakis, 227).

Ciò non toglie che, come comprovano gli studi criminologici, la tipologia prevalente di autori sia costituita, fino ad oggi, da autori di sesso maschile legati alla vittima da precedenti rapporti (Fiandaca, Musco, 5).

Originally posted 2021-11-13 09:16:48.