VIOLENZA SESSUALE GIURISPRUDENZA AVVOCATO PENALISTA

VIOLENZA SESSUALE GIURISPRUDENZA AVVOCATO PENALISTA

La recente modifica dovuta alla L. 19.7.2019, n. 69

Su tale tessuto normativo si innesta la recente modificazione dovuta alla L. 19.7.2019, n. 69.

Con l’art. 13, 1° co., della legge appena richiamata, infatti, sono stati innalzati sia il limite edittale minimo che il limite edittale massimo, con la conseguenza che il delitto di cui all’art. 609 bis è punito adesso con la pena della reclusione da sei a dodici anni, anziché con la pena della reclusione da cinque a dieci anni L’inasprimento sanzionatorio rappresenta, dunque, lo strumento cui il legislatore del 2019 ricorre nel convincimento – o nell’auspicio – che la minaccia di una pena ancòra più aspra possa distogliere il consociato dalla realizzazione del delitto di violenza sessuale (più in generale, esprime considerazioni critiche sulla capacità degli inasprimenti sanzionatori di rafforzare la protezione della vittima Padovani, L’assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema, in Gdir, 2019, 37, 51. Ad avviso dell’Autore, infatti, i ritocchi delle pene verso l’alto sono «destinati a lasciare le cose esattamente come le hanno trovate»). Nell’ottica del legislatore, un quadro edittale così rimodulato assicurerebbe l’irrogazione di una pena proporzionata, adeguata, al disvalore sociale del fatto ed in grado di evitare la ricaduta nel reato.

CYBERSTALKING.
CYBERSTALKING.

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 24/11/2022, n. 49308 (rv. 283913-01)

Parti

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – Violenza sessuale – In genere – Fatti commessi in continuazione ai danni della medesima persona offesa minorenne – Attenuante della minore gravità – Configurabilità – Condizioni – Ragioni

In tema di violenza sessuale, il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona offesa minorenne, richiede che ogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, posto che anche un fatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato, comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così da comportare l’esclusione dell’attenuante speciale. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 24/03/2022)

 

 

Cass. pen., Sez. III, 12/01/2023, n. 23298

 

In tema di violenza sessuale, la condizione di inferiorità psichica della vittima al momento del fatto, di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen., può dipendere anche dalla minore età accompagnata da una situazione familiare che renda la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente o da una condizione di menomazione strumentalizzata per accedere alla sfera intima della persona minore, cosi ridotta a mezzo per soddisfare l’altrui libidine. Ipotesi che deve ritenersi sussistente ove ricorrano clamorosi squilibri tra i protagonisti della vicenda, perché distantissimi per età, condizione sociale e disponibilità economiche.

 

 

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 23/03/2023, n. 15261 (rv. 284492-01)

Parti: C.

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – Violenza sessuale – In genere – Delitto di corruzione di minorenni – Compimento di atti sessuali in presenza di minore infraquattordicenne al fine di farlo assistere – Realizzazione mediante videochat – Configurabilità del reato – Ragioni

Il delitto di corruzione di minorenni realizzato mediante il compimento di atti sessuali in presenza di persona infraquattordicenne al fine di farla assistere, di cui all’art. 609-quinquies, comma primo, cod. pen., è configurabile anche nel caso in cui tali atti, pur compiuti a distanza, siano condivisi con il minore mediante videochat, nel corso della loro commissione, posto che il mezzo di comunicazione telematica, volutamente utilizzato dall’agente, consente di ritenere gli atti commessi in presenza della persona offesa. (Rigetta, TRIB. LIBERTA’ BARI, 21/11/2022)

 

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 25/01/2023, n. 12004 (rv. 284457-01)

REATI CONTRO LA PERSONA – Violenza sessuale di gruppo – Concorso nel delitto di violenza sessuale – Differenze

Il delitto di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel delitto di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l’accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei predetti nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 28/02/2022)

Uff. indagini preliminari Torino, Sentenza, 24/02/2023, n. 305

Con riferimento all’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente rilevare che l’imputato ha toccato i genitali della persona offesa, dopo averla più volte invitata a consumare un rapporto sessuale con lui. Si tratta di comportamento estraneo a qualsivoglia finalità di scherzo, che invece appare ispirato alla volontà di appagare il proprio istinto sessuale nei confronti della vittima. In ogni caso, deve essere ricordato che il dolo proprio del delitto di violenza sessuale non va inteso necessariamente come specifica ed esclusiva finalizzazione della condotta al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, ma anche come consapevolezza della natura oggettivamente “sessuale” dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito, atteggiamento psichico che non può non riconoscersi in capo all’imputato nel compimento di detta attività materiale.

 

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 03/03/2022, n. 5234 (rv. 284277-04)

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – Violenza sessuale – In genere – Delitto di lesioni personali e delitto di violenza sessuale aggravato ai sensi dell’art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen. – Rapporto tra gli stessi – Individuazione

Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen. essendo la nozione di “malattia nel corpo o nella mente” del reato di lesioni meno ampia di quella di “pregiudizio grave” di cui a detta aggravante, contenendo quest’ultima un elemento specializzante costituito dall’età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/11/2020)

 

 

Originally posted 2023-07-12 15:35:36.