Violenza sessuale : piena prova dichiarazioni persona offesa (Cass. 1559/22)

Violenza sessuale : piena prova dichiarazioni persona offesa (Cass. 1559/22)richiesta archiviazione

la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito- come avvenuto nella specie – abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578).

DIFESA SEI IMPUTATO PER BANCAROTTA? TRIBUNALE MILANO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BOLOGNA, TRIBUNALE RAVENNA TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE FORLI, TRIBUNALE VICENZA ,TRIBUNALE PADOVA, CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO SUBITO 
DIFESA
SEI IMPUTATO PER BANCAROTTA? TRIBUNALE MILANO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BOLOGNA, TRIBUNALE RAVENNA TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE FORLI, TRIBUNALE VICENZA ,TRIBUNALE PADOVA, CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO SUBITO

Le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione.

Il Giudice, quindi, può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016, Sez.5, n. 1666 del 08/07/2014).

Tale principio è stato ribadito anche di recente, avendo questa Corte affermato, in tema di testimonianza, che le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e che, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, nè assistere ogni segmento della narrazione (Sez.5, n. 21135 del 26/03/2019,Rv.275312 – 01).

Originally posted 2023-07-12 15:49:30.