art 600 ter possibili attenuanti TRIB BOLOGNA corte costituzionale adita

TRIBUNALE PENALE BOLOGNA :sollevata questione di legittimità costituzionale MANCA ATTENUANTE PER CASI MINORE GRAVITA’

art 600 ter possibili attenuanti TRIB BOLOGNA corte costituzionale adita
art 600 ter possibili attenuanti TRIB BOLOGNA corte costituzionale adita

I FATTI CONTESTATI

Del delitto previsto e  punito  dagli  articoli  81  cpv.  e 600-ter c.p., perche’  con  piu’  azioni  esecutive  di  un  medesimo disegno  criminoso  compiute  in  un  medesimo  contesto  temporaneo, utilizzando l’utenza telefonica (e dati) …, intestata al padre  … ma di fatto in suo esclusivo uso, accedendo a contatti presenti negli applicativi del  tipo  whatsapp  e  connected2.me,  servendosi  dello pseudonimo …, contattava la minore … e numerose altre ragazze non identificate, comunque di eta’ minore (fra esse le utilizzatrici  dei profili … alle quali inviava immagini del proprio pene in  erezione e otteneva in cambio foto ritraenti gli organi genitali o comunque  i glutei o i seni delle sue interlocutrici, cosi’ inducendo le  vittime a realizzare ed inviargli materiale pedopornografico.

In …, sino al …  nonche’ del delitto p.  e.  p.  dall’art. 609-undecies c.p.,  poiche’  adescava  la  minore  di  anni  16  …, utilizzando l’utenza telefonica e dati … intestata al padre …  ma di fatto in suo esclusivo uso, accedendo a  contatti  presenti  negli applicativi del tipo whatsapp  e  connected2.me  e  servendosi  dello pseudonimo di …, inviandole immagini del proprio pene  in  erezione allo scopo  di  ottenere  dalla  stessa,  in  cambio,  foto  e  video pornografici che la ritraevano e  quindi  di  realizzare  o  produrre materiale pornografico

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PRESIDEDUTO DAL DOTT DI BARI MAGISTRATO DI LUNGA ESPERIENZA E INDUBBIA CAPACITA’ HA SOLLEVATO QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA’ SUL SEGUENTE QUESITO:

Precisa poi il Tribunale  “la norma viola i  principi  di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa, dal momento che la sproporzione derivante dall’omissione censurata, da un lato, ostacola l’individualizzazione della pena e, dall’altro, ne svilisce la funzione rieducativa posto che una pena sproporzionata rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta“.

Questione di costituzionalita’ circa trattamento sanzionatorio :  “appare irragionevole e la sua eccessiva severità è incapace ad adattarsi alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale, impedendo così al giudice di adeguare la sanzione al caso concretomitigando la risposta punitiva, assai severa, in presenza di elementi oggettivi – relativi a mezzi, modalità esecutive, grado di compressione della dignità e del corretto sviluppo sessuale della vittima, condizioni fisiche e psicologiche di quest’ultima anche in relazione all’età, occasionalità o reiterazione delle condotte c consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici – indicatori di una minore gravità del fatto“.

Secondo l’attento Tribunale diu Bologna –: “emerge poi dal confronto con le omogenee (dunque idonee alla comparazione) ipotesi delittuose di cui all’art. 609-bis e 609-quater c.p. che  prevedono, rispettivamente al comma 3 per il «reato di violenza sessuale» e al comma 6 per il reato di «atti sessuali con minorenne», la specifica diminuente, in misura non eccedente i due terzi, nei «casi di minore gravit໓.