Pubblicazione di immagini senza consenso
commenti sessisti
GRUPPI FACE E REATI PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI NUDO
Pubblicare online foto intime o private di una persona senza il suo consenso può configurare il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p., cosiddetto “revenge porn”).
Anche se non sono immagini intime, la diffusione di fotografie private senza autorizzazione può integrare violazione della privacy (art. 167 D.Lgs. 196/2003) e dei diritti della personalità (art. 10 c.c. e art. 96-97 L. sul diritto d’autore).
Diffamazione e danno all’immagine
GRUPPI FACE E REATI PER PUBBLICAZIONE IMMAGINI NUDO
Se le foto sono state pubblicate in contesti denigratori o accompagnate da commenti offensivi, può scattare anche la diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), specialmente perché la diffusione online è considerata aggravante (mezzo di pubblicità).
- Penalmente: chi posta foto private senza consenso rischia denuncia e processi per i reati sopra indicati.
- Civilmente: la persona offesa può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale (alla reputazione, alla dignità, alla vita privata) e patrimoniale se ne deriva un pregiudizio concreto.
- Procedibilità
- Per la maggior parte di questi reati è necessaria una querela della persona offesa.
- Nel caso del 612-ter c.p., la querela può essere proposta entro sei mesi e non è necessaria se la vittima è minorenne o disabile (procedibilità d’ufficio).
👉 Quindi, chi “postava foto delle mogli online” senza consenso può essere denunciato, processato e condannato, con conseguenze anche gravi.
🔹 Cosa dice l’art. 612-ter c.p.
- Chiunque diffonde, consegna, cede, pubblica o comunque diffonde immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.
🔹 Aggravanti
La pena è aumentata se:
- l’autore è il partner o ex partner della persona offesa;
- il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (quindi, ad esempio, social network, chat, siti).
🔹 Procedibilità
- È necessaria la querela della persona offesa, entro sei mesi dal fatto.
- Si procede d’ufficio (senza querela) se la vittima è minorenne, disabile o se i fatti sono connessi a un altro reato perseguibile d’ufficio (ad esempio violenza sessuale, stalking, maltrattamenti).
Chi subisce la diffusione non autorizzata di immagini intime può:
- Denunciare l’autore alle Forze dell’Ordine o alla Procura;
- Chiedere un ordine di rimozione immediata dei contenuti online;
- Richiedere un risarcimento dei danni (danno all’immagine, alla reputazione, alla dignità).
🔹 Cos’è la diffamazione web
- L’art. 595 c.p. punisce chi offende la reputazione di una persona assente, comunicando con più persone.
- Quando ciò avviene su Internet (social network, forum, blog, siti, chat), si applica l’aggravante del mezzo di pubblicità, che aumenta la pena.
- Infatti, il web ha una capacità di diffusione potenzialmente illimitata, rendendo il danno alla reputazione molto più grave rispetto a una conversazione privata.
🔹 Pene previste
- Diffamazione semplice: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 €.
- Diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità (come Internet): reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 516 €.
🔹 Cosa rientra nella diffamazione web
- Pubblicare post offensivi o falsi su Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter), ecc.
- Scrivere recensioni denigratorie non veritiere su Google o altre piattaforme.
- Commentare in modo ingiurioso o calunnioso articoli online o video.
- Diffondere fake news o accuse infondate che ledono la reputazione altrui.
🔹 Differenza con l’ingiuria
- L’ingiuria (offesa detta in faccia o via messaggio diretto) non è più reato penale dal 2016, ma illecito civile.
- La diffamazione invece riguarda offese fatte in assenza della persona e rivolte a più destinatari → resta reato penale, con conseguenze serie.
🔹 Cosa può fare la vittima
- Sporgere querela entro 3 mesi dal fatto.
- Chiedere l’oscuramento o la rimozione del contenuto diffamatorio.
- Avviare un’azione civile per il risarcimento dei danni (morali, professionali, patrimoniali).
Diffamazione web: tutela legale a Bologna, Vicenza, Ravenna e Imola
La diffamazione sul web è uno dei reati più diffusi degli ultimi anni. Con l’aumento dell’uso di social network, forum e piattaforme digitali, le offese online si diffondono con estrema rapidità, danneggiando in modo grave la reputazione delle persone. A Bologna, Vicenza, Ravenna e Imola sempre più cittadini si rivolgono a un avvocato penalista esperto in diffamazione web per difendere i propri diritti e ottenere il risarcimento del danno subito.
Cos’è la diffamazione web
Secondo l’art. 595 del codice penale, commette diffamazione chi offende la reputazione di qualcuno, comunicando con più persone, in sua assenza.
Quando l’offesa avviene tramite Internet (Facebook, Instagram, TikTok, Google, blog, forum, chat), la legge prevede un’aggravante specifica: la diffusione online è considerata un mezzo di pubblicità, che aumenta la gravità del reato.
- Diffamazione semplice: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 €.
- Diffamazione aggravata via web: reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 516 €.
Esempi concreti di diffamazione online
Un avvocato esperto in diffamazione web a Bologna, Vicenza, Ravenna o Imola si trova spesso ad affrontare casi come:
- post denigratori sui social network;
- recensioni false e offensive su Google e TripAdvisor;
- commenti diffamatori sotto articoli di giornale o video YouTube;
- diffusione di notizie non veritiere (fake news);
- accuse infondate che minano la reputazione professionale o personale.
Differenza tra ingiuria e diffamazione
Molti confondono ingiuria e diffamazione:
- L’ingiuria (offesa diretta a voce o in chat privata) non è più reato penale, ma illecito civile.
- La diffamazione web, invece, riguarda comunicazioni pubbliche a più persone: resta reato penale e comporta conseguenze gravi.
Come difendersi dalla diffamazione online
Chi subisce diffamazione web a Bologna, Vicenza, Ravenna o Imola ha diverse possibilità:
- Sporgere querela entro 3 mesi dal fatto (termine ordinario).
- Richiedere la rimozione dei contenuti diffamatori ai gestori della piattaforma o tramite provvedimento del giudice.
- Avviare un’azione civile per ottenere il risarcimento dei danni (danno morale, d’immagine, professionale ed economico).
L’assistenza di un avvocato esperto
Affrontare un reato di diffamazione sul web senza supporto legale è difficile. Uno studio legale penalista a Bologna, Vicenza, Ravenna e Imola offre assistenza in:
- analisi del contenuto diffamatorio e valutazione della gravità giuridica;
- redazione e deposito della querela presso Procura o Polizia Postale;
- tutela urgente per la rimozione dei post o delle recensioni offensive;
- azione per il risarcimento dei danni contro chi ha pubblicato i contenuti lesivi.
Diffamazione web: casi in crescita a Bologna, Vicenza, Ravenna e Imola
La giurisprudenza locale mostra un aumento costante delle denunce per diffamazione online:
- A Bologna si registrano numerosi procedimenti legati a offese via Facebook e Instagram.
- A Vicenza molti casi riguardano recensioni false contro professionisti e aziende.
- A Ravenna la diffamazione web è spesso connessa a conflitti di lavoro o familiari.
- A Imola diversi casi riguardano giovani coinvolti in episodi di cyberbullismo e insulti pubblici in rete.
Conclusioni
La diffamazione web è un reato serio, che può avere conseguenze devastanti sulla vita privata e professionale. A Bologna, Vicenza, Ravenna e Imola è fondamentale rivolgersi a un avvocato penalista esperto in diffamazione online, capace di tutelare i diritti della vittima, avviare un procedimento penale e richiedere il risarcimento dei danni.