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RECICLAGGIO REATO IMPORTANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Sentenza 11 ottobre 2022, n. 38196

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AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA INFO
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avvocato esperto bancarotta
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La rilevanza penale della condotta non è esclusa dal fatto che il marito della ricorrente prelevò la somma versata alla moglie da un conto corrente acceso presso la medesima banca; l’efficacia dissimulatoria dell’azione rispetto all’origine delle somme non deve essere assoluta. Si evince, infatti, dal dato testuale della norma (là dove si parla di “ostacolare”) e dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, cosicchè neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l’obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l’evento del reato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020, Aatifi, Rv. 279586; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314). Si consideri altresì che il medesimo principio è stato espresso anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, per l’integrazione del quale è pure richiesto che l’operazione sia tale da “ostacolare concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa: si è affermato, in proposito, che il criterio da seguire è quello della “idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l’interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l’attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva” (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 nonchè Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419). Il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo (v., ad es., Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armeli Sas so, Rv. 276114; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446), dovendosi altresì evidenziare che, pacificamente, nel caso di specie il passaggio fu doppio, essendo transitato il denaro dal conto corrente del marito a quello della ricorrente, che poi effettuò un bonifico in favore della società brasiliana

Originally posted 2023-02-19 16:33:07.