SEPARAZIONE :1)AFFIDO ESCLUSIVO ALLA MADRE 2)PADRE NON DA MANTENIMENTO

SEPARAZIONE :1)AFFIDO ESCLUSIVO ALLA MADRE 2)PADRE NON DA MANTENIMENTO

PADRE CHE NON MANTIeNE I FIGLI NON DA’ ASSEGNO

MANTENIMENTO PER I FIGLI PERDE AFFIDO CoNDIVISO

 

Cass. Civ, Sez. I, Ord., 11 ottobre 2021, n. 27591

 

è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, come previsto dall’art. 155 c.c., ed oggi ribadita dall’art. 337-ter , circ ala separazione personale dei coniugi,.

REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

L’affido esclusivo nelle separazioni si verifica nel caso di esercizio in modo discontinuo del diritto di visita, come anche, per quanto di specifico interesse nell’odierna vicenda, nell’ipotesi di totale inadempimento all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio minore

Dalla Suprema Corte con ordinanza n. 27591/2021, accoglie e condividere le conclusioni elaborate dai giudici di merito che, nell’ambito di una procedimento avente ad oggetto la separazione tra i coniugi, decidevano di disporre l’affidamento esclusivo del figlio minore della coppia esclusivamente alla madre.

 

Con questa decisione della Suprema Corte il padre marito al quale in quella sede venne anche addebitata la separazione, non ha mai provveduto neppure a versare le necessarie somme a titolo di mantenimento in favore e per il  sostentamento del figlio dopo la separazione.

 

REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa

 

L’articolo 337 del codice civile dispone infatti che, in caso di divorzio (e in forza del rinvio contenuto nell’articolo 155, anche in caso di separazione), il giudice “Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati”. In ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”.

Tale norma 337 cc impone al giudice di prediligere l’affidamento dei figli a entrambi i genitori per soddisfare il loro diritto a conservare un rapporto equilibrato con ciascuno di essi. 

 

Il giudice deve determinare i tempi e le modalità della

presenza della prole presso il padre e presso la madre e fissare il modo con cui ciascuno di loro deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei piccoli.

 

 

Ingiustificabile ed inammissibile, per la Corte di Appello e poi dalla  Corte di Cassazione poi, il lapalissiano disinteresse manifestato dall’uomo nei confronti della serena crescita del figlio.

Per tale motivo, la condotta dell’uomo veniva identificata dal giudice dell’impugnazione  come sostanzialmente  e quindi concretamente contraria all’interesse del minore stesso, ai sensi dell’art. 337 quater c.c., che disciplina l’affidamento a un solo genitore.

  Con il primo motivo l’uomo contesta l’addebito della separazione a proprio carico.

  Con il secondo lamenta conseguentemente il mancato accoglimento della richiesta di addebito della separazione alla moglie visto che dalle testimonianze è emerso che la stessa, durante il matrimonio e prima della separazione, aveva un relazione extraconiugale.

  Con il terzo denuncia l’omessa considerazione del tenore di vita della coppia durante il matrimonio e l’assenza di prove sulla condizione di svantaggio della moglie. La Corte ha errato nel ritenere che l’uomo non abbia contestato anche l’importo dell’assegno, ritenendo che lo stesso si sia limitato a contestare il riconoscimento dello stesso in caso di addebito della separazione alla moglie.

 

In sede di appello la Corte, nel confermare la decisione in  primo grado, ribadiva la responsabilità dell’uomo circa la fine della relazione, con conseguente addebito della separazione al medesimo, l’obbligo a suo carico di versare l’assegno mensile per il mantenimento di 100 euro e l’affido esclusivo del figlio alla madre.

Decisione, quest’ultima, che si fondava sul totale  inadempimento del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, tanto che veniva contestualmente avviato un procedimento penale nei suoi confronti, per  violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p.

Il marito – padre ricorreva in cassazione  per chieder el’addebito della separazione alla moh0glie con il motivo che la stessa moglie avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale!!!

 

La Suprema  Corte d’Appello ha correttamente motivato la propria decisione sulla base delle limitazioni economiche imposte dal ricorrente alla moglie, poiché la stessa era costretta a versare sul  conto corrente intestato unicamente al marito anche il suo stipendio e a rivolgere ogni richiesta di denaro al coniuge, che spesso e volentieri la privava dei mezzi necessari per le esigenze della vita quotidiana, tanto che la donna, per mangiare, era costretta a rivolgersi ad amici e parenti.

 

Da qui, l’addebito della separazione all’uomo, che con la propria condotta ha leso la dignità della donna e ha generato la crisi coniugale.

Inammissibile anche il secondo motivo perché la  sentenza del giudice dell’impugnazione ha ritenuto che l’addebito della separazione fosse riconducibile alla condotta del marito, antecedente dal punto di vista temporale a quelle che sono state contestate alla moglie.

Inammissibile anche il terzo motivo per carenza di specificità. La censura comunque non fa che confermare la decisione della Corte di Appello per quanto riguarda il riconoscimento dell’assegno.

 

 

In definitiva Corte ha disposto  l’affido esclusivo del minore alla madre perché ha valorizzato il totale disinteresse dell’uomo per le necessità del figlio.

 

Il marito si sarebbe sottratto agli obblighi che la legge pone a carico di ciascun genitore.

 

La Corte di appello non si è fatta influenzare dalle giustificazioni addotte dall’uomo e alle sue difficoltà di provvedere ai bisogni del figlio.

 

Non pare  poter essere accolto che il marito l’uomo non abbia versato mai nulla e che lo stesso, poco prima dell’udienza di separazione, si sia fatto addirittura licenziare per risultare disoccupato.

 

 

Nel caso di specie l’affido esclusivo è giustificato dalla volontà di tutelare il minore da condotte pregiudizievoli tra le quali rientra anche in mancato adempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per il figlio. La decisione della Corte di Appello per la Cassazione è quindi coerente con il quadro normativo civilistico e ben motivata sulle ragioni per le quali ha deciso di confermare l’affido esclusivo del minore alla madre.

 

 

 

ABBIAMO COME PRINCIPIO  QUINDI CHE la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, già prevista all’interno del nostro ordinamento dall’art. 155 c.c., ed oggi ribadita dall’art. 337-ter del medesimo codice,

 

 Nella separazione personale dei coniugi, è derogabile solo ove la sua applicazione non sia utile anzi è pregiudizievole all’interesse dei minori

 

 

Originally posted 2021-12-26 10:05:55.