ART 415 BIS CPP , IMPORTANTISSIMO NEL PROCESSO PENALE PER LA PROPRIA DIFESA

ART 415 BIS CPP , IMPORTANTISSIMO NEL PROCESSO PENALE PER LA PROPRIA DIFESA

GUARDIAMO IN PRIMIS COSA DICE L’ART 415 BIS CPP

 

Dispositivo dell’art. 415 bis Codice di procedura penale

. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari(2).

2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6(3)(4).

3. L’avviso contiene altresì l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l’avviso l’indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta(5). Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice(6).

5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

  1. a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
  2. b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca(7).

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini(7).

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all‘articolo 407 bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta(7).

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-quater(7).

5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415 ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415 ter(7).

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La Conclusione delle Indagini Preliminari: Uno Sguardo Approfondito sul Processo e le Implicazioni Giuridiche

Le indagini preliminari sono una fase fondamentale del processo penale, durante la quale vengono raccolti elementi di prova per stabilire se esistano indizi di colpevolezza a carico di un indagato. La conclusione di queste indagini segna una tappa cruciale nel procedimento penale, poiché determina le possibili prossime fasi del processo e le decisioni delle autorità giudiziarie riguardo all’accusa e alla chiusura del caso. Questo articolo esplora in dettaglio il significato della conclusione delle indagini preliminari, il suo svolgimento e le implicazioni giuridiche ad essa associate.

L’avviso ex art. 415 bis c.p.p., assicura da un lato, la conoscibilità delle investigazioni nella loro completezza, rendendo edotta la persona sottoposta a indagini della notizia di reato e dell’intera documentazione raccolta; dall’altro, il diritto dell’accusato a interloquire in modo diretto con l’accusa, al fine di verificare ed eventualmente contraddire l’impianto accusatorio, prima che sia ufficializzata la richiesta di rinvio a giudizio.

Facendo venir meno ogni segreto, la discovery degli atti investigativi pone il fascicolo delle indagini nella disponibilità della difesa, affinché diventi un serbatoio a cui possa attingere, e su cui le parti possano interloquire nel rispetto di una tanto ambiziosa, quanto faticosa, parità delle armi che si realizzerà a pieno, da lì a poco, nell’eventuale fase processuale.

QUESTO E’ ASSOLUTAMENTE IL MONETO DI CHIAMARE L’AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA SERGIO ARMAROLI 051 6447838 PRENDERE APPUNTAMENTO E INSIEME STUDIEREMO LA GIUSTA DIFESA 

1. Indagini Preliminari: Introduzione

Le indagini preliminari rappresentano la fase iniziale di un procedimento penale, il cui scopo principale è quello di raccogliere prove e informazioni per verificare la sussistenza di un reato e l’identificazione dei responsabili. Questa fase è svolta dalla polizia giudiziaria o dai pubblici ministeri, a seconda del sistema giuridico di ciascun paese.

Durante le indagini preliminari, vengono eseguite diverse attività, come l’ascolto di testimoni, l’acquisizione di documenti, perizie e altre attività investigative. Una volta raccolti tutti gli elementi di prova disponibili, i pubblici ministeri devono decidere se ci sono indizi di colpevolezza sufficienti a giustificare l’imputazione formale dell’indagato e quindi l’apertura di un processo.

2. Il Ruolo del Pubblico Ministero

Nella maggior parte dei sistemi giuridici, il pubblico ministero è la figura chiave nella conduzione delle indagini preliminari. Essi rappresentano l’accusa e hanno il compito di esaminare gli elementi di prova raccolti durante l’indagine. Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può adottare una delle seguenti decisioni:

a. Archiviazione: Se il pubblico ministero ritiene che non ci siano elementi di prova sufficienti per sostenere l’accusa o che il reato non sia stato commesso, può decidere di archiviare il caso. Questo significa che il procedimento penale termina e l’indagato non viene formalmente accusato.

b. Richiesta di Rinvio a Giudizio: Se, al contrario, il pubblico ministero ritiene che ci siano prove sufficienti per sostenere l’accusa, può richiedere al giudice l’apertura del processo, chiedendo il rinvio a giudizio dell’indagato. Il giudice valuterà la richiesta del pubblico ministero e, se ritiene che ci siano indizi di colpevolezza, accoglierà la richiesta di rinvio a giudizio.

3. Il Rinvio a Giudizio

Il rinvio a giudizio rappresenta una tappa importante del procedimento penale, poiché segna l’inizio del processo contro l’indagato. In questa fase, l’accusa viene formalmente presentata dal pubblico ministero, e l’indagato diventa l’imputato. Il rinvio a giudizio apre la possibilità per l’imputato di presentare la sua difesa in un’aula di tribunale.

È importante notare che il rinvio a giudizio si basa su un grado di prova inferiore rispetto a quello richiesto per una condanna definitiva. Durante il processo, l’accusa dovrà dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, un principio fondamentale nel diritto penale di molti paesi.

4. L’Archiviazione: Implicazioni e Ricorsi

Se il pubblico ministero decide di archiviare il caso dopo le indagini preliminari, l’indagato viene rilasciato e il procedimento penale termina. Tuttavia, l’archiviazione non è sempre definitiva. In molti sistemi giuridici, vi è la possibilità per la parte lesa o altre parti interessate di presentare ricorso contro l’archiviazione.

Il ricorso contro l’archiviazione permette di contestare la decisione del pubblico ministero e di chiedere la riapertura del caso o una rivalutazione delle prove. Un giudice, quindi, valuterà se ci sono ragioni valide per riaprire l’indagine o procedere con il processo.

 

5. Conclusioni

La conclusione delle indagini preliminari è una fase cruciale nel procedimento penale, poiché determina il futuro del caso. La decisione del pubblico ministero di richiedere o meno il rinvio a giudizio ha importanti implicazioni giuridiche e può influenzare la vita dell’indagato e delle parti coinvolte.

Le indagini preliminari svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che solo i casi con prove sufficienti vengano portati a processo, evitando procedimenti inutili o abusi del sistema giudiziario. Tuttavia, è essenziale mantenere un equilibrio tra il diritto di difesa dell’indagato e la necessità di giungere a una soluzione giusta ed equa.

L’efficienza e l’imparzialità delle indagini preliminari sono essenziali per garantire che la giustizia sia

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Perché è importante il momento della notifica del 415 bis cpp?

Perché in quel momento l’indagato puo’ prendere piena conoscenza dell’imputazione e degli elementi di prova  a suo carico

In quel momento infatti puo’ ottenere copia integrale del fascicolo del PM, puo’ fare memoria difensiva e chiedere interrogatorio, e puo’ indicare al pm nuovi elementi di indagine .

IN QUESTO MOMENTO E’ FONDAMENTALE QUANDO ARRIVA UN 415 BIS AVERE UN BUON DIFENSORE, CREDIMI FONDAMENTALE NEL TUO INTERESSE, PERCHE’ E’ IL MOMENTO DI MOSTRARE  LE TUE RAGIONI  E LE TUE DIFESE

AVVOCATO PENALISTA ESPERTO BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MILANO PAVIA

VENEZIA TREVISO 

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  1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari (.

ART 415 BIS PROCURA DI BOLOGNA TRIBUNALE DI BOLOGNA

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TRIBUNALE DI PAVIA, TRIBUNALE DI BRESCIA, CORTE APPELLO BRESCIA, TRIBUNALE MILANO, CORTE APPELLO MILANO, TRIBUNALE VICENZA, TRIBUNALE TREVISO ,CORTE APPELLO VENEZIA, TRIBUNALE VENEZIA, TRIBUNALE BOLOGNA, CORTE APPELLO BOLOGNA, TRIBUNALE FORLI, TRIBUNALE RAVENNA,TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE MONZA, TRIBUNALE BERGAMO

 

 

Cass. pen. n. 6497/2018

Il tardivo svolgimento dell’interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall’indagato ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l’inutilizzabilità dell’atto prevista dall’art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l’imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.

Cass. pen. n. 2736/2018

Non è abnorme, in quanto esprime l’esercizio di un potere riconosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice, nel sanzionare il compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha rilevato che l’ordinanza non è di per se stessa soggetta ad impugnazione e che l’eventuale illegittimità del provvedimento non giustifica il ricorso per cassazione sotto il profilo dell’abnormità).

AVVOCATO PENALISTA ESPERTO
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Cass. pen. n. 53824/2017CHIAMAMI 335 8174816

In tema di indagini preliminari, nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale è stato già notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., non è dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell’imputato abbia avuto accesso agli atti di quest’ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell’imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall’art. 416 cod. proc. pen.

https://www.avvocato-penalista-bologna.it/art-408-c-p-p-richiesta-archiviazione-pm/Cass. pen. n. 29252/2017

Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all’esercizio dell’azione penale. (Nel caso di specie, l’imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso al solo coimputato).

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AVVOCATO PENALISTA ESPERTO SERGIO ARMAROLI
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Cass. pen. n. 1399/2017

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all’imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l’atto.

  1.  
  2. L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.
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2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, l’avviso contiene inoltre l’avvertimento che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l’elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull’istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell’istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all’articolo 268, comma 6(3).

  1. L’avviso contiene altresí l’avvertimento che l’indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonchè di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
  2. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell’indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
  3.  
  4. Il termine puó essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non piú di sessanta giorni.
  5. Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione.

Secondo Cass. pen. n. 1043/2013 la nullità conseguente all’inosservanza delle prescrizioni concernenti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – come fissate all’art. 415 bis c.p.p. – va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d’ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

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Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc.pen. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari

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Impugnazioni – Provvedimenti impugnabili – Provvedimenti abnormi – Giudice dell’udienza preliminare – Erronea dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari

Corte di Cassazione|Sezione 2|Penale|Sentenza|11 settembre 2019| n. 37601

 

Impugnazioni – Provvedimenti impugnabili – Provvedimenti abnormi – Giudice dell’udienza preliminare – Erronea dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – Restituzione degli atti al pubblico ministero – Atto abnorme – Esclusione – Ragioni.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA INFO
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Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) – Chiusura delle indagini – In genere memoria di cui all’art. 415 bis, comma 3 cod. proc. pen

Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|24 settembre 2018| n. 40931

Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) – Chiusura delle indagini – In genere memoria di cui all’art. 415 bis, comma 3 cod. proc. pen. – Successiva attività di indagine del pubblico ministero – Rinnovazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. – Necessità – Esclusione – Condizioni.

Non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui il pubblico ministero, sollecitato dalla difesa a seguito della sua notificazione, compia atti di indagine e/o consulenza, purchè non si tratti di investigazioni distinte ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive.

 

il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all’esercizio dell’azione penale.

Cass. pen. n. 29252/2017

Nel caso in cui il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all’esercizio dell’azione penale. (Nel caso di specie, l’imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso al solo coimputato).

 

 

 

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all’imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a

Cass. pen. n. 1399/2017

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all’imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l’atto.

 

 

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice per l’udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l’imputato parlasse o capisse l’italiano,

 

Cass. pen. n. 11658/2016

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice per l’udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l’imputato parlasse o capisse l’italiano, poichè la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell’imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato come il provvedimento annullato senza rinvio facesse riferimento ad un “legittimo dubbio” circa la macanza di conoscenza linguistica, non sorretto da alcuna indicazione del suo fondamento ed anzi smentito da atti che rilevavano una consapevole interlocuzione dell’imputato nel corso del procedimento).

 

È abnorme l’ordinanza con cui il giudice per l’udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l’imputato parlasse o capisse l’italiano,

 

Cass. pen. n. 38109/2015

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Gip dichiara l’inefficacia dell’elezione di domicilio dell’imputato e la conseguente nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano nonostante il dubbio che l’imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale.

 

Cass. pen. n. 5902/2012

L’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.

 

 

 

Cass. pen. n. 949/2012

La proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di 20 giorni, previsto dall’art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell’art. 183 c.p.p..

 

 

Cass. pen. n. 19948/2010

L’omesso espletamento dell’interrogatorio a seguito dell’avviso di cui all’art. 415-bis c.p.p., benché sollecitato dall’imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell’art. 183 c.p.p..

 

 

 

Cass. pen. n. 14579/2010

Non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Fattispecie in cui il P.M., a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice di pace, aveva emesso il decreto penale di condanna, senza procedere alla previa notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.).

 

 

Cass. pen. n. 8029/2010

Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari vale anche ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

 

 

 

Cass. pen. n. 25957/2009

Non è abnorme, perchè espressione di un potere riconosciuto dall’ordinamento, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari invero regolarmente notificato, dispone la restituzione degli atti dichiarando erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio. *

 

 

Cass. pen. n. 16908/2009

Il mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell’attività d’indagine richiesta dall’indagato ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. non è causa di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sanzione della nullità è prevista solo per il mancato interrogatorio richiesto dall’indagato)

 

 

 

Cass. pen. n. 2109/2009

La richiesta di interrogatorio fatta dall’indagato, che ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, può essere trasmessa al P.M. anche mediante telegramma o lettera raccomandata, purché la sottoscrizione sia autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato.

 

 

 

il pubblico ministero non è tenuto ad interrogare l’indagato prima di esercitare l’azione penale con richiesta di decreto penale di condanna, non essendo prevista, in tale procedimento, la previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis cod

 

Cass. pen. n. 16894/2015

In tema di procedimento per decreto, il pubblico ministero non è tenuto ad interrogare l’indagato prima di esercitare l’azione penale con richiesta di decreto penale di condanna, non essendo prevista, in tale procedimento, la previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., né tale soluzione determina alcuna lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, atteso che questo ha modo di esplicarsi nel successivo giudizio di opposizione (cfr. ord. Corte cost. n. 32 del 2003).

 

 

Nel caso di regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. se, rispetto alla fase procedimentale anteriore

Cass. pen. n. 7292/2015

Nel caso di regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. se, rispetto alla fase procedimentale anteriore alla regressione in cui l’imputato ha avuto piena conoscenza delle accuse a suo carico, non sia intervenuto un “quid novi” in relazione al quale egli avrebbe diritto di calibrare diversamente l’esercizio del suo diritto di difesa.

 

 

 

È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento per la omessa rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cod. proc. pen., all’esito degli accertamenti espletati su sollecitazione della difesa dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli

 

Cass. pen. n. 3738/2015

È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento per la omessa rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cod. proc. pen., all’esito degli accertamenti espletati su sollecitazione della difesa dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento.

 

 

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen.,

Cass. pen. n. 25810/2014

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

 

 

Cass. pen. n. 7377/2014

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, sulla base dell’erroneo rilievo di una difformità tra l’imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio).

 

 

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. – che prevede la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma

Cass. pen. n. 45140/2013

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la disposizione di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. – che prevede la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari – trattandosi di disposizione dettata per il procedimento penale di cognizione, mentre il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è soggetto ad una disciplina autonoma – che trova la sua fonte nel D.Lgs. n. 159 del 2011 succeduto alla previgente disciplina contenuta nell’art. 4 della l. n. 1423 del 1956 – rispetto a quella prevista dal codice di rito.

 

 

La nullità conseguente all’inosservanza delle prescrizioni concernenti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – come fissate all’art. 415 bis c.p.p.

Cass. pen. n. 1043/2013

La nullità conseguente all’inosservanza delle prescrizioni concernenti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari – come fissate all’art. 415 bis c.p.p. – va catalogata tra quelle cd. a regime intermedio, in quanto nullità di ordine generale priva di carattere assoluto, sicché essa va eccepita o rilevata d’ufficio prima della deliberazione della sentenza di primo grado.

 

 

Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc.pen.

Cass. pen. n. 24527/2012

Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc.pen. conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari.

 

 

 

Cass. pen. n. 8592/2012

Il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero per la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p. vale anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.

 

 

 

 

 

Notificazioni – In genere – Invito a rendere interrogatorio a seguito dell’avviso ex art. 415 

 

Corte di Cassazione|Sezione 4|Penale|Sentenza|18 maggio 2018|n. 22006

Codice RV: 272743|Data udienza 23 gennaio 2018

Massima ufficiale

Notificazioni – In genere – Invito a rendere interrogatorio a seguito dell’avviso ex art. 415 – Bis cod. proc. pen. – Notifica a mezzo fax in unica copia al comune studio dei due difensori – Nullità della notifica – Esclusione – Ragioni.

Non sussiste la nullità della notifica dell’invito a rendere interrogatorio, a seguito dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen, effettuata, a mezzo fax, in unico esemplare al comune studio dei due difensori, in quanto la violazione delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod. proc. pen. – per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione – non è sanzionata a pena di nullità, stante il principio di tassatività delle nullità, stabilito dall’art. 177 cod. proc. pen.

Misure di sicurezza – Patrimoniali – Confisca per equivalente – Profitto del reato di cui all’art. 640

Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|8 gennaio 2020| n. 282

Misure di sicurezza – Patrimoniali – Confisca per equivalente – Profitto del reato di cui all’art. 640 – Biscod. pen. – Sentenza irrevocabile di applicazione di pena – Omissione – Confisca disposta in sede di esecuzione – Legittimità – Ragioni.

In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all’art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., qualora la sentenza irrevocabile di applicazione della pena non vi abbia provveduto, attesa la natura obbligatoria della stessa ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen. 

 

Finanze e tributi – In genere – Reati tributari – Condizione di ammissibilità al patteggiamento prevista dall’art. 13

Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|10 gennaio 2020| n. 552

Finanze e tributi – In genere – Reati tributari – Condizione di ammissibilità al patteggiamento prevista dall’art. 13 – Bis, comma 2, d.lgs n. 74 del 2000 – Natura procedimentale – Sussistenza – Conseguenze – Applicabilità anche ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della norma.

La condizione per l’ammissibilità del patteggiamento, prevista dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, inserita dall’art. 12 del d.lgs 24 settembre 2015, n. 158, ha natura esclusivamente procedimentale e, pertanto, si applica anche ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore.

 

Corte di Cassazione|Sezione 6|Penale|Sentenza|28 gennaio 2020| n. 3491

 

Reati contro la famiglia – Delitti contro l’assistenza familiare – Violazione degli obblighi di assistenza familiare

 

|Data udienza 18 dicembre 2019

Massima ufficiale

Reati contro la famiglia – Delitti contro l’assistenza familiare – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Omessa prestazione dei mezzi di sussistenza – Genitore separato – Omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori – Reato previsto dall’art. 3, legge n. 54 del 2006 (oggi dall’art. 570 – Bis cod. pen.) – Rapporti con la fattispecie di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. – Assorbimento – Sussistenza.

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall’art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54 (oggi dall’art. 570-bis. cod. pen.).

 

La cassazione inoltre  afferma che non è dovuto un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari

Cass. pen. n. 43220/2018

nel caso in cui un incidente probatorio si concluda dopo la notificazione dell’avviso stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che la partecipazione all’incidente probatorio consente all’indagato non solo di svolgere le proprie facoltà di difesa all’interno del relativo procedimento, ma anche di formulare altre richieste, tra cui quella di differimento dell’interrogatorio).

L’instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l’esercizio dell’azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all’imputato il diritto a ricevere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell’art. 183 c.p.p.

Viene ritenuta abnorme l’ordinanza con cui il giudice per l’udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l’imputato parlasse o capisse l’italiano Cass. pen. n. 11658/2016

, poichè la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell’imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato come il provvedimento annullato senza rinvio facesse riferimento ad un “legittimo dubbio” circa la macanza di conoscenza linguistica, non sorretto da alcuna indicazione del suo fondamento ed anzi smentito da atti che rilevavano una consapevole interlocuzione dell’imputato nel corso del procedimento).

Non è abnorme l’ordinanza con la quale il Gip dichiara l’inefficacia dell’elezione di domicilio dell’imputato e la conseguente nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano

nonostante il dubbio che l’imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale.

In tema di procedimento per decreto, il pubblico ministero non è tenuto ad interrogare l’indagato prima di esercitare l’azione penale con richiesta di decreto penale di condanna, non essendo prevista, in tale procedimento, la previa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen.,

Nel caso di regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari a seguito di ordinanza emessa ai sensi dell’art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., Cass. pen. n. 7292/2015

non è dovuta la rinnovazione dell’avviso di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen. se, rispetto alla fase procedimentale anteriore alla regressione in cui l’imputato ha avuto piena conoscenza delle accuse a suo carico, non sia intervenuto un “quid novi” in relazione al quale egli avrebbe diritto di calibrare diversamente l’esercizio del suo diritto di difesa.

Secondo la cassazione Cass. pen. n. 6497/2018 quando è tardivo svolgimento dell’interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall’indagato ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l’inutilizzabilità dell’atto prevista dall’art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l’imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.

In tema di indagini preliminari, nel caso in cui sia disposta la riunione di un procedimento ad altro per il quale è stato già notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen., non è dovuta la notificazione del predetto avviso in relazione al procedimento riunito qualora il difensore dell’imputato abbia avuto accesso agli atti di quest’ultimo e non risulti il compimento di atti nuovi la cui mancata conoscenza possa pregiudicare il diritto di difesa dell’imputato, tutelato dalla sanzione prevista dall’art. 416 cod. proc. pen.

Quando il giudice abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio Cass. pen. n. 29252/2017

e disposto la trasmissione degli atti al P.M., il successivo decreto di citazione a giudizio non deve essere preceduto dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, poichè il pubblico ministero procedente non può più liberamente determinarsi all’esercizio dell’azione penale. (Nel caso di specie, l’imputato era stato tratto nuovamente a giudizio a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica dell’avviso al solo coimputato).

È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento per la omessa rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cod. proc. pen., all’esito degli accertamenti espletati su sollecitazione della difesa dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso.

Non è abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, sulla base dell’erroneo rilievo di una difformità tra l’imputazione in esso contenuta e la descrizione del fatto rappresentata nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che il contenuto di un tale atto non è avulso dal sistema e i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, che potrà proseguire con un nuovo decreto di citazione a giudizio).

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Originally posted 2020-05-03 10:51:20.